Credito R&S 2019, rimodulazione dell’intensità del beneficio in ragione delle spese ammissibili.

I nuovi conteggi del credito d’imposta R&S seguono criteri diversi nel calcolo della media del triennio 2012/2014, rispetto a quelli utilizzati nel 2018.
E’ una delle novità apportate con la Legge di Bilancio 2019 che era passata sotto traccia.
Solo la Circolare n. 8 del 10/04/2019, emanata dall’Agenzia Delle Entrate, chiarisce le modalità operative con cui dovranno confrontarsi le imprese.
La circolare fa presente che per il 2019, oltre alla rimodulazione dell’intensità del beneficio in ragione delle spese ammissibili, vi è l’inclusione tra le spese stesse, del costo dei materiali necessari per lo svolgimento dell’attività di laboratorio o per la realizzazione di prototipi o degli impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale. La novità entra in vigore nel 2019. Resta ferma l’esclusione di tali spese nei periodi d’imposta precedenti.

LE SPESE AMMISSIBILI IN BASE ALLA PERCENTUALE
Sono ammissibili all’agevolazione del 50% le spese relative a:
a) Personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo;
b) Contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start up innovative e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo.
Sono ammissibili all’agevolazione del 25% le spese relative a:
c) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo;
d) Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti di ammortamento;
e) Competenze tecniche e privative industriali (brevetti) relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una unica varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;
f) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

La soluzione al sistema di calcolo
L’Agenzia detta le linee guida e sostiene che per il principio di omogeneità dei dati da porre a raffronto, a partire dal periodo d’imposta 2019, tenuto conto dell’inclusione, tra le voci rilevanti, anche delle spese per i materiali, il parametro storico dovrà essere conseguentemente ricalcolato aggiungendo i medesimi costi sostenuti nel triennio 2012-2014.
Il nuovo criterio, precisa l’Agenzia, non interferisce con la formazione del parametro storico (media del triennio 2012-2014) ma opera direttamente sull’eccedenza agevolabile, ossia sulla differenza tra l’ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e la media del triennio 2012-2014.
Il calcolo di differenziazione è rivolto solo ad individuare la quota su cui applicare l’aliquota del 50% e quella del 25% sulle spese complessive sostenute nell’anno 2019. Le imprese, una volta calcolati i costi ammissibili, devono raggrupparli e sommarli per aliquota di agevolazione.

L’ESEMPIO CHIARIFICATORE DELL’AGENZIA (tratto dalla circolare n. 8 del 10/04/2019)
Si ipotizzi che un’impresa, nel periodo di imposta 2019, svolga attività di ricerca e sviluppo ammissibili sostenendo solo spese di personale per un ammontare complessivo pari a € 500,00 così suddivise:
a) € 300,00 (pari al 60% della spesa totale) a titolo di spese per il personale dipendente;
b) € 200,00 (pari al 40% della spesa totale) a titolo di spese per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo.
Si ipotizzi, inoltre, che la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati nel periodo 2012-2014 sia pari a € 100,00 e che dunque, l’eccedenza agevolabile sia pari a € 400,00 (ovvero: 500-100)
Ai fini del calcolo del beneficio si ha:
– Investimenti complessivi nel periodo agevolabile: € 500,00
– Incidenza percentuale delle diverse voci di spesa ammissibili:
• € 300,00 (500*60%): agevolabili con aliquota al 50%;
• € 200,00 (500*40%): agevolabile con aliquota al 25%.
Pertanto il credito d’imposta spettante, sarà pari a: 160[(240*50%)+(160*25%)]

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