PMI in borsa, Al via il bonus!
Tutto pronto per l’utilizzo del bonus fiscale per le PMI che si quotano in borsa: con la risoluzione n. 52/E del 21 maggio 2019, infatti, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo che le imprese beneficiarie dovranno utilizzare per fruire del credito d’imposta: il codice da indicare nel modello F24 è il «6901».
La manovra di bilancio per il 2018 ha previsto la concessione di un tax credit a favore delle PMI che decidono di aprire al pubblico la propria compagine sociale: l’incentivo è determinato in relazione ai costi di consulenza sostenuti per l’ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o europei.
Il bonus è pari al 50% delle spese ammissibili effettuate tra il 01/01/2018 e il 31/12/2020. L’importo massimo riconosciuto è pari a 500 mila euro per ciascuna impresa. Le aziende interessate devono inoltrare apposita domanda via Pec al Ministero dello Sviluppo Economico, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo.
Con riferimento al 2018, pertanto, i moduli andavano inviati entro lo scorso mese di marzo. Sarà la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Mise a comunicare entro 30 giorni ai diretti interessati il riconoscimento oppure il diniego dell’agevolazione.
A questo punto, poiché la legge stabilisce che il tax credit può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mancava solo il codice tributo per l’effettivo utilizzo dell’agevolazione: con la risoluzione di ieri e l’istituzione del codice «6901», si completa finalmente il quadro attuativo dell’agevolazione.
I contribuenti che hanno ottenuto il via libera all’utilizzo del credito d’imposta dovranno presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il nuovo codice tributo andrà esposto nella sezione «Erario» della delega di pagamento e il relativo importo, non superiore a quello certificato dal Mise, inserito nella colonna «importi a credito compensati». Si precisa che l’unico caso in cui la somma va iscritta tra i debiti è quello in cui il contribuente debba per qualche motivo procedere alla restituzione del bonus. L’anno di riferimento da indicare nell’F24 è dato dall’anno di sostenimento dei costi per le spese di consulenza da parte della PMI.
È importante ricordare, infine, che se la quotazione non va in porto il bonus non è spettante: è questo il motivo per cui, nel richiedere l’agevolazione al Mise, le società devono sempre allegare la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione in Italia o in un paese Ue/See.
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