L’istruttoria per il rinnovo patent box parte solo dopo l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione. Questa pare essere la corretta lettura della precisazione contenuta nelle comunicazioni trasmesse dall’Agenzia delle entrate in risposta alle istanze di rinnovo presentate, negli scorsi mesi, dai contribuenti relativamente agli accordi riferiti ai periodi di imposta dal 2015 al 2019, sottoscritti nell’ambito del regime patent box negli scorsi anni e in scadenza a fine 2019.

In particolare, nel confermare l’ammissibilità alla procedura di rinnovo, l’Agenzia delle entrate precisa che “l’attività istruttoria sarà svolta previa verifica di esercizio dell’opzione in sede dichiarativa, nel rispetto della normativa vigente in materia di regime di patent box”.

Più precisamente, l’attività istruttoria – quella avente ad oggetto il risconto, a partire dal 2020, di eventuali modifiche nelle condizioni di fatto e di diritto alla base del precedente accordo e anche funzionale al concordare i nuovi valori delle analisi di benchmark – sarà avviata solo successivamente all’esercizio da parte del contribuente della relativa opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio per il cui si chiede il rinnovo (ovvero il 2020).

Infatti, considerando che in relazione al periodo d’imposta 2020, la relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30/11/2021 (ovvero entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta), concretamente per l’avvio di tale istruttoria, e in particolare dei relativi contraddittori, occorrerà attendere il 2022.

Sebbene tale tempistica sembri giustificata nella disciplina per l’accesso all’istituto, in base alla quale è necessario l’esercizio in dichiarazione dell’opzione nelle modalità sopra indicate, non si può non evidenziare che, analogamente a quanto già avvenuto per i precedenti accordi, il contribuente dovrà attendere, anche a lungo, per l’utilizzo del beneficio rispetto al periodo d’imposta cui tale beneficio in realtà si riferisce.

Se così fosse, tali tempistiche metteranno il contribuente di fronte al “bivio” tra l’istanza di rinnovo, con conseguente attesa dell’avvio dell’istruttoria, e la procedura di autoliquidazione, introdotta lo scorso anno e che consentirebbe tuttavia solo l’utilizzo parziale, nel medesimo periodo d’imposta, del beneficio fiscale – pari a 1/3 – calcolato autonomamente dal contribuente, quindi senza preventivo contradditorio e accordo con l’autorità fiscale.