Super e iper-ammortamento si trasformano in crediti di imposta, ma si riducono i benefici fiscali. Per gli investimenti del 2020, dunque. Si prevede un credito di imposta del 6%, elevato a un livello variabile tra il 20 e il 40%, per i beni ex iperammortizzabili. Si dimezza da 20 a 10 milioni il tetto massimo di investimenti agevolabili per Industria 4.0 e si fissa al 30/06/2021 il termine della coda temporale per gli investimenti prenotati nel 2020.
Da deduzioni a crediti di imposta
La nuova versione degli incentivi all’effettuazione degli investimenti prevede innanzitutto la sostituzione dell’ormai sperimentato sistema delle deduzioni dall’imponibile (su cui erano basate le precedenti agevolazioni) con quello della maturazione di un credito di imposta compensabile.
La misura del credito di imposta tende a rappresentare il beneficio fiscale (in termini di Ires risparmiata) delle precedenti deduzioni, ma con alcune rilevanti penalizzazioni:
- per gli investimenti ex superammortizzabili (beni nuovi diversi da autovetture, immobili e beni con coefficiente inferiore al 6,5%), che riguardano sia le imprese che professionisti, il credito di imposta è del 6% (contro il tax saving del 7,2% del superammortamento);
- per i beni Industria 4.0 interconnessi (Allegato A della Legge 232/2016), il credito è del 40% fino a 2,5 milioni (contro il 40,8% del precedente Iper a scaglioni) e scende al 20% nello scaglione da 2,5 a 10 milioni (contro il 24% precedente);
- nulla spetta per gli investimenti oltre i 10 milioni, essedo stato eliminato l’ulteriore scaglione fino a 20 milioni indicato ne Ddl originario (perdita di beneficio di 1,2 milioni di euro);
- infine, scatta un credito di imposta del 15% con un tetto di 700mila euro di spesa, per gli investimenti in software collegati a Industria 4.0 (Allegato B della Legge 232).
Fruizione in cinque anni
La ripartizione temporale del credito di imposta è invece leggermente migliorativa rispetto al super e all’iperammortamento. L’importo spettante si può compensare in F24 in 5 quote annuali (contro un periodo che in genere andava da 6 a 8 anni), ridotte a 3 per investimenti in software.
L’utilizzo, però, parte dall’anno successivo all’entrata in funzione (quindi slitta di un anno rispetto a quanto previsto in precedenza). Per i beni Industria 4.0, il credito scatta dall’anno seguente a quello di interconnessione.
Il credito d’imposta riguarda gli investimenti effettuati nel 2020, con coda al 30/06/2021 (invece del 31 dicembre come in precedenza stabilito per l’Iper) in presenza di ordini e acconti del 20% entro fine 2020.
Chi ordinerà i beni con l’acconto del 20% entro la fine del 2019, però, continuerà ad usufruire, per gli investimenti effettuati nel primo semestre (superammortamento del 30%) o nell’intero anno 2020 (iper a scaglioni), delle normative in vigore, le quali a parte il profilo temporale generano bonus più elevati.
Per ottenere il credito d’imposta occorre un’idonea documentazione, a partire dalle fatture dei fornitori che dovranno contenere un richiamo alla legge agevolativa. Per i beni 4.0, inoltre, è necessaria una perizia di un tecnico (non più giurata) che certifichi la conformità dei beni a quella 4.0. La perizia può essere sostituita da un’autocertificazione se il costo unitario non supera 300mila euro. Occorre, infine, una comunicazione al Mise