La sintesi del principio di diritto n.28 pubblicato ieri, 18/12/2019, dalle Entrate: l’opzione per il patent box relativa ai marchi non è più validamente esercitabile spirati i 5 anni in quanto la stessa non è più rinnovabile, motivo per cui anche il rinnovo dell’istanza di accordo preventivo non è ammissibile.

Le modifiche al patent box apportate dal Dl 50/2017 sulla base delle direttive Ocse escludono i marchi dal novero dei beni immateriali agevolabili; tutta via è previsto un periodo transitorio in cui è possibile beneficiare delle vecchie regole (grandfathering rule) fino a una specifica data (abolition date).

L’opzione esercitata per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 può avere ad oggetto i marchi d’impresa e ha durata pari a cinque periodi d’imposta, ovvero, se inferiore, fino al 30 giugno 2021 e non è rinnovabile.

Gli aspetti da evidenziare sono due:

  • l’opzione è pari a 5 periodi d’imposta, ma decade il 30/06/2021 anche se i periodi terminano successivamente;
  • la stessa è condizione necessaria per fruire del beneficio.

Il grandfathering prevede per i marchi che, decorso il quinquennio, l’opzione non sia più esercitabile né rinnovabile, altrimenti l’agevolazione verrebbe estesa oltre i termini di un’opzione per legge non rinnovabile. È stato precisato, inoltre, che per tutti i beni agevolabili, la presentazione dell’istanza nel 2018 a seguito della precedente opzione comporta il decorrere del quinquennio dal 2018 stesso. Ciò, tuttavia, ad eccezione dei marchi per i quali si può beneficiare del regime agevolativo solo entro il termine del 30 giugno 2021. In linea con questa conclusione, dunque, il principio 28 di ieri afferma che l’istanza di ruling per il patent box sui marchi determina l’efficacia dell’opzione solo qualora questa sia ancora in corso di validità e comunque entro l’abolition date prevista per il 30 giugno 2021.

Se, viceversa, l’opzione non è più esercitabile essendo trascorsi i 5 anni e non potendo per legge essere rinnovata, non è tantomeno ammissibile il rinnovo delle istanze ex articolo 31-ter del Dpr 600/1973.

Fonte: Il Sole 24 Ore