I beni strumentali 4.0 sono anche “verdi”. Nell’ottica di incentivare anche l’economia circolare, è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali per il piano impresa 4.0.

Le imprese potranno beneficiare di un credito di imposta fino al 31/12/2020, entro comunque il 30/06/2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia stato effettuato l’ordine e che quest’ultimo risulti accettato dal venditore e che siano stati pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

La spesa è legata a beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia. Alla formula di imposta possono accede tutte le imprese in salute, non soggette a liquidazione, a fallimento o a sanzioni interdittive. L’impianto della legge di bilancio è quello che è stato applicato all’agevolazione per l’acquisto di beni di impresa sotto il segno dell’innovazione e accanto a questa misura è riconosciuto l’agevolazione per quei beni che sfruttano i criteri dell’economia circolare. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6%, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati con contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Il credito d’imposta aumenta nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro per i beni che sono ricompresi nell’Allegato A della Legge 232/2016. Il credito d’imposta, invece, è riconosciuto nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Anche per questo scaglione per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Sono agevolabili anche le quote di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

La modalità per usufruire del credito di imposta è quella della compensazione, in 5 quote annuali di pari importi. Le quote sono ridotte a 3, nel caso dell’interconnessione dei beni.

Le imprese dovranno comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico con un modello ad hoc gli interventi eseguiti per ottenere l’agevolazione. La legge, inoltre, specifica che le informazioni trasmesse servono al fine di monitorare le agevolazioni introdotte, per valutarne l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle stesse.

Il credito di imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno di un consolidato fiscale, e non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap. Il credito di imposta, inoltre, si applica anche agli investimenti effettuati da esercenti arti e professioni.

La documentazione dovrà essere conservata per dimostrare l’effettivo sostenimento e la determinazione dei costi agevolabili. A tal proposito, si ricorda che è essenziale la perizia tecnica semplice. Documentazione agevolata per l’acquisizione non superiore a € 300.000,00: l’onere è assolto da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Si precisa, infine, che gli interventi non si applicano agli ordini effettuati fino al 30/06/2020 in relazione ai quali entro il 31 dicembre l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.