Anche nel 2019 e 2020 sarà possibile per i datori di lavoro privati beneficiare della riduzione contributiva per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, con contratto a tutele crescenti, di soggetti fino a 35 anni non compiuti, che non abbiano mai lavorato in forma stabile: si tratta della previsione contenuta nell’articolo 1 comma 10 della legge 160/2019 (Bilancio 2020).
L’entità
La modifica permette di confermare, per il biennio 2019-2020, la maggiore ampiezza dello sgravio per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, che potrà azzerare il carico contributo datoriale entro il limite massimo di € 8.060,00 su base annua.
Nelle rimanenti aree del territorio azionale, invece, l’incentivo resta fissato al 50% della contribuzione a carico dell’azienda, nei limiti di € 3.000,00 annui.
La durata
La riduzione contributiva ha una durata massima di 36 mesi e premia le assunzioni a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti. Restano escluse le assunzioni di dirigenti, nonché i rapporti di lavoro di tipo domestico.
Condizione essenziale per il diritto all’incentivo è che chi è avviato al lavoro non sia mai stato occupato, in precedenza, con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il caso dell’apprendistato
Fanno eccezione i rapporti di apprendistato – instaurati con altro datore di lavoro, diverso da quello che esegue l’assunzione – che non siano proseguiti con il mantenimento in servizio dell’interessato. La facilitazione soggiace al rispetto dei principi generali in materia di incentivi declinati dall’articolo 31 del decreto legislativo 150/15: se il rapporto agevolato cessa, dunque, il lavoratore può essere assunto da un altro datore di lavoro anche oltre il limite di età previsto e chi instaura il rapporto può fruire dell’esenzione per i mesi mancanti al compimento del triennio.
Nel rispetto delle condizioni generali di accesso, il beneficio è previsto anche per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine; in tal caso, il requisito anagrafico (under 35) deve essere posseduto al momento della conversione del rapporto lavorativo.