Il super ammortamento cambia pelle: credito d’imposta al 6% e tetto di 2 milioni ripartiti in 5 anni.

(Fonte: IL SOLE 24 ORE FOCUS)

Il superammortamento del 130% si trasforma in credito d’imposta ma si riduce il beneficio fiscale. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi del 2020, diversi da quelli 4.0 interconnessi, la Legge attribuisce un credito d’imposta pari al 6% del costo (con tetto di 2 milioni di euro) ripartito in 5 anni da quello successivo all’entrata in funzione.

  • Esclusi immobili e auto

Sono agevolabili gli investimenti effettuati nell’anno 2020, oltre che nel primo semestre 2021 in presenza di ordine confermato entro il 31/12/2020 e pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo. I beni agevolabili devono essere nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Sono in ogni caso esclusi: fabbricati e costruzioni, beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e le autovetture (anche se strumentali). Sono, invece, ricompresi tra i beni agevolabili gli autocarri, trattori, muletti e altri mezzi semoventi non compresi nell’ultima disposizione normativa.

Esclusi anche i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarto, e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Per gli investimenti in beni materiali diversi da quelli “Industria 4.0” (ex iper-ammortamento), il credito d’imposta spetta anche agli esercenti arti e professioni.

 

  • In regola con la compliance

I beni agevolabili devono essere caratterizzati dal requisito della strumentalità rispetto le attività esercitate dall’impresa. I beni, inoltre devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.

Sono esclusi, dunque, i beni merce destinati alla vendita: i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, i materiali di consumo.

Il requisito delle “novità” sussiste per i beni acquistati presso il produttore; per i beni acquistati da soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore, invece, il requisito sussiste solo se i suddetti non siano già stati utilizzati né da parte del cedente né da alcun altro soggetto.

Possono usufruire del credito d’imposta tutte le imprese a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono, invece, escluse le imprese in liquidazione, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale.

La spettanza del credito in oggetto è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (condizioni da rispettare anche per i lavoratori autonomi).

 

  • Agevolazione 6%

Il credito d’imposta sugli investimenti “ex superammortizzabili” è pari al 6% del costo e non spetta per importi superiori a 2 milioni di euro. Per il superammortamento in scadenza al 30 giugno 2020, invece, il tetto è fissato a 2,5 milioni di euro.

Il beneficio massimo è 120 mila euro. Il credito d’imposta si compensa in F24 in 5 anni a partire da quello successivo all’entrata in funzione dei beni.