Bonus Locazioni: come cambia con il Decreto Rilancio
L’applicazione delle nuove regole anche allo scorso mesi di marzo 2020 consentirà di rivalutare la propria posizione monetizzare ex post uno sconto fiscale che potrebbe essere significativo. Inoltre, le nuove regole non pregiudicano quanto eventualmente già maturato con le regole del Cura Italia.
Vincoli più stringenti
Il nuovo credito di imposta riguarda in primis i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione.
Una nuova soglia da monitorare: l’accesso al credito di imposta, infatti, è condizionato al fatto che i ricavi o compensi conseguiti nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero il 2019) non siano superiori a 5 milioni di euro.
Le strutture alberghiere, invece, possono fruire del credito a prescindere dai voluti d’affari dell’anno precedente.
Il credito è accessibile anche agli enti non commerciali, per gli immobili non abitativi destinati alle attività istituzionali. In precedenza, invece, il bonus riguardava solamente gli esercenti attività d’impresa ed era condizionato al fatto che l’attività non rientrasse da quelle necessarie indicate dal Dpcm dello scorso 11 marzo.
L’accesso al credito è vincolato al fatto che i soggetti esercenti un’attività economica (non gli enti non commerciali), nel mese di riferimento, abbiano avuto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo precedente.
Per accedere all’agevolazione il canone di affitto deve essere stato corrisposto, altrimenti il bonus è congelato fino all’effettivo pagamento.
Bonus Locazioni: Regole più chiare
In presenza di attività miste, il decreto Rilancio ha adottato un approccio più chiaro. Sono frequenti, infatti, i casi in cui si svolgono diverse attività negli stessi locali (rientranti o no nella attività esplicitamente menzionate negli allegati 1 e 2 del Dpcm dello scorso 11 marzo).
Un esempio classico è quello del bar con annessa tabaccheria: per accedere al bonus, in virtù delle nuove disposizioni, anche questi soggetti devono solo riscontrare se esiste o meno il calo dei ricavi nei limiti previsti.
Il credito spetta se l’immobile utilizzato è non abitativo e a prescindere dal tipo di contratto. La natura del contratto determina la misura del bonus spettante:
- il credito di imposta è pari al 60% del canone mensile nei casi di locazione immobiliare classica, leasing e concessione;
- il credito di imposta è pari al 30%, invece, in presenta di contratto di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.
Gli immobili devono essere destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, o all’esercizio abituale e professionale di attività di lavoro autonomo.
Diventa, dunque, irrilevante la classificazione catastale dell’immobile prima prevista (categoria C/1).
Ulteriore novità prevista dal decreto Rilancio è che il credito di imposta, oltre a poter essere speso in compensazione, può essere ceduto al locatore (o eventualmente al concedente) a fronte di uno sconto sul canone dovuto.
Le modalità con cui procedere saranno individuate nello specifico da un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate.