SUPERBONUS: CREDITO D’IMPOSTA UTILIZZABILE IN COMPENSAZIONE
Superbonus: il decreto Rilancio non ha introdotto solo il trasferimento a terzi, banche comprese, delle detrazioni edili tramite la cessione o lo «sconto in fattura», ma ha introdotto anche la possibilità di trasformare le detrazioni Irpef o Ires in crediti d’imposta compensabili orizzontalmente in F24 dallo stesso contribuente.
Per alcune detrazioni fiscali Irpef o Ires, sostenute negli anno 2020 e 20221, i contribuenti, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione potranno optare alternativamente tra:
- la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, compensabile orizzontalmente dallo stesso contribuente, con la facoltà di successive cessioni ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari);
- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al contributo stesso, anticipato dal fornitore e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con successiva facoltà di cessione del credito ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziaria).
I crediti fiscali per i quali sarà possibile effettuare le scelte sopra indicati sono quelli generati dai seguenti interventi:
- recupero del patrimonio edilizio (con detrazioni Irpef del 50% e che dal 2021 dovrebbe tornare al 36%);
- risparmio energetico qualificato (con detrazioni Irpef e Ires del 50-65-70-75-80-85-110%);
- interventi antisismici (con detrazioni Irpef e Ires del 50-70-75-80-85-110%);
- bonus facciate (con detrazioni Irpef e Ires del 90%);
- impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (con detrazione del 50%, che nel 2021 dovrebbe essere del 36%, o del 110%);
- colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (con detrazione del 50-110%).
Una volta che la detrazione è trasformata in credito d’imposta o sia stata scontata dal fornitore, il beneficiario (contribuente, cessionario o fornitore) oltre a cedere il credito, può utilizzarlo in compensazione orizzontale in F24, in base alle rate residue di detrazione non fruite.
Con la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, il contribuente ha l’obbligo di ripartire il bonus in più anni (5 o 10), con il rischio di perdere l’agevolazione in caso di incapienza. Con la trasformazione in credito d’imposta, seguito dalla cessione, o con lo sconto in fattura, il contribuente ha la possibilità di monetizzare subito il vantaggio fiscale, grazie proprio al prezzo della cessione o allo sconto sui lavori.
Se il contribuente si limita a trasformare la detrazione fiscale in credito d’imposta (senza cessione) può utilizzarlo per compensare imposte diverse (inclusi Irap, Imu, Inps dipendenti, commercianti, artigiani o agricoltori). In questo caso, però, il contribuente non potrà usufruire negli anni successivi dell’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno. Inoltre, non potrà chiedere il rimborso di quanto non utilizzato in compensazione. In questi casi, dunque, il bonus viene perso. Questo limite vale anche in capo ai cessionari della cessione del credito o ai fornitori che hanno effettuato lo sconto in fattura.
Si resta, comunque, in attesa di un provvedimento delle Entrate che chiarirà le modalità attuative e di esercizio telematico delle opzioni.