Il 13 dicembre 2023, la Commissione europea ha pubblicato il nuovo Regolamento de minimis (Reg. UE n. 2023/2831) che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024. Tra le novità introdotte si segnala l’aumento del massimale per “impresa unica” da 200.000 euro a 300.000 euro in tre anni

A partire dal 1/01/2024 l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non supera € 300.000,00 nell’arco di tre anni

Gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all’impresa.

Il massimale di cui sopra si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione.

Si ricorda che il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
(a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

(b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;

(c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

(d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
(1) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o
immessi sul mercato dalle imprese interessate;
(2) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

(e) aiuti concessi a favore di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti
connesse con l’attività d’esportazione;

(f) aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

 

 

Per ricevere maggiori informazioni su questo bando, chiamaci al numero verde 800180616 o utilizza il form di Richiesta informazioni.

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