Bonus Facciate: come ottenere la detrazione?

Tempistica: Prima della presentazione della dichiarazione dei redditi (relativa al 2020).

Territorio Nazionale

Gli interventi devono essere effettuati su edifici ubicati in una zona omogenea A o B:

·        la ZONA A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

·        la ZONA B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Oggetto: Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
Soggetti proponenti: Possono fruire della detrazione:

·        le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni

·        gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale

·        le società semplici

·        le associazioni tra professionisti

·        i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

E’ escluso dalla detrazione  chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

I soggetti beneficiari devono:

·        possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

·        detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, nonché i conviventi di fatto, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che:

·        siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;

·        le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

Infine, hanno diritto alla detrazione anche:

·        il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;

·        chi esegue i lavori in proprio limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

I soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.  La mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

Bonus Facciate: quali lavori sono detraibili?

Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna.

In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:

·        di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura

·        sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne

dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo:

–        il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;

–         il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;

–        i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

E’ possibile portare in detrazione anche:

·        le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica)

·        gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).

EFFICIENZA ENERGETICA – INTERVENTI INFLUENTI DAL PUNTO DI VISTA TERMICO E CHE INTERESSINO OLTRE IL 10% DELL’INTONACO DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE LORDA COMPLESSIVA DELL’EDIFICIO

I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus.

Tipologia di agevolazione: Detrazione Irpef e Ires

Intensità dell’agevolazione: 90% delle spese ammissibili

Non è stabilito né un limite massimo di detrazione né un limite massimo di spesa ammissibile.

Ripartizione dell’agevolazione: l’agevolazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese e nei 9 successivi.

Cumulabilità dell’agevolazione: il bonus facciate è compatibile con l’ecobonus e con il bonus relativo alla riqualificazione edilizia