Per il 2020 le imprese che investono nell’innovazione tecnologica potranno fruire di uno specifico credito d’imposta, separato, ulteriore e con aliquote diverse rispetto il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo: questo è quanto previsto dalla legge di Bilancio 2020 (160/2019) con intervento temporalmente circoscritto a un anno.

Il credito d’imposta

È stato introdotto un credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica (attività diverse da quelle per le quali si usufruisce del credito per gli investimenti in ricerca e sviluppo) finalizzate alla realizzazione di prodotto o processi di produzione  nuovi o sostanzialmente migliorati.

Doppia misura

Il beneficio è calcolato in misura pari al 6% o al 10% della relativa base di calcolo, al netto delle sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stese spese ammissibili, con un limite temporale annuale di importo del credito di 1,5 milioni di euro.

Le attività agevolabili

La norma prevede che per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’eco-compatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

La base di calcolo

La base di calcolo è determinata sui seguenti elementi riferiti direttamente alle attività ammissibili:

  1. spese per il personale che in presenza di alcune condizioni (età non superiore a 35 anni, primo impiego, possesso di un titolo qualificato, assunzione con contratto a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nell’innovazione tecnologica) concorrono per il 150% del loro ammontare;
  2. quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice, spese relative ai beni materiali mobili e software utilizzati anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a);
  3. spese per contratti con residenti Ue, See o white list. Nel caso di contratti infragruppo si applica il concetto di trasparenza;
  4. spese per servizi di consulenza ed equivalenti, forniti da residenti Ue, See o white list, nel limite del 20% delle spese di personale indicate alla lettera a);
  5. spese per materiali, forniture e simili impiegati anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite del 30% delle spese di personale indicate precedentemente, ovvero del 30% delle spese per i contratti indicati alla lettera c).