CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE
Tempistica: Le domande possono essere presentate prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui si opti per la cessione del credito, la stessa è esercitabile fino al 31/12/2021.
Procedura di selezione: automatica
Territorio di riferimento:Territorio Nazionale
Oggetto: credito d’imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda.
Soggetti proponenti: possono presentare domanda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a € 5.000.000,00 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto* e a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Precisazioni:
· Strutture alberghiere e agrituristiche indipendemente dal volume di affari registrato nel periodo di imposta 2019;
· Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi riconosciuti, per la locazione di immobili destinati allo svolgimento di attività istituzionale.
Non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito in esame, coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
Tipologia di agevolazione: contributo a fondo perduto
Intensità dell’agevolazione:
· 60% del canone mensile di locazione immobiliare classica, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
· 30% del canone mensile in presenza di un contratto di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.
Si precisa che è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui il canone relativo al mese di aprile sia stato pagato a maggio. In tale ipotesi il credito, fermi restando gli ulteriori requisiti, risulta fruibile successivamente al pagamento.
Utilizzo del credito di imposta:
· in compensazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
· può essere ceduto:
a) al locatore o al concedente;
b) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è possibile utilizzare il codice tributo: “6920” denominato «Credito d’imposta canoni di locazione,
leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34», istituito con specifica risoluzione.
Il credito di imposta non è cumulabile, per la mensilità di marzo 2020, con il credito di imposta previsto dal Decreto Cura Italia (articolo 65) relativo alla locazione dei fabbricati catastalmente classificati in categoria C/1 – NEGOZIO E BOTTEGHE.
*Il Decreto rilancio è entrato in vigore il 19 maggio 2020, pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare occorre fare riferimento al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2019. Si pensi, ad esempio, ad un soggetto con periodo d’imposta 1 giugno 2019-31 maggio 2020: in tal caso la soglia dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro relativi al periodo precedente a quello in corso al 19 maggio 2019 è da riferire, nel caso specifico, all’esercizio 1 giugno 2018-31 maggio 2019.
Progetti finanziabili
Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale in relazione ai canoni:
a) di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
b) dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
I predetti canoni devono essere relativi a un contratto di locazione, ovvero relativi alle ipotesi in cui il godimento degli immobili avviene a seguito di un provvedimento amministrativo di concessione cui, solitamente, accede una convenzione di stampo privatistico che disciplina i rapporti tra le parti.
Il legislatore ha assimilato alla locazione, anche l’ipotesi in cui il bene è condotto sulla base di un contratto di leasing.
Al riguardo, si ritiene che l’assimilazione operata riguardi i contratti di leasing cd. operativo (o di godimento) poiché, a differenza dei leasing cd. finanziari (o traslativi), questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione “tipico”.
A tali contratti, sono espressamente assimilati i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, purché l’oggetto di tali accordi includa almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Si tratta di tutte quelle ipotesi in cui, accanto a un’attività di gestione passiva che si manifesta con la mera percezione di canoni di locazione/affitto relativi a una pluralità di immobili, si ponga in essere un’attività consistente nell’esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con finalità diverse dal mero
godimento dello stesso.
Trattasi, ad esempio, degli immobili che fanno parte di complessi immobiliari aventi destinazione unitaria quali villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali ovvero dei contratti cd. coworking.
Per quanto concerne i contratti aventi ad oggetto l’affitto d’azienda, rientrano nel beneficio le ipotesi in cui l’affitto d’azienda includa la concessione in locazione o godimento di almeno un immobile destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Per entrambe le ipotesi identificate ai punti sub a) e b), gli immobili oggetto
di locazione (o almeno uno degli immobili in ipotesi di affitto d’azienda o contratto misto), indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere
destinati allo svolgimento effettivo delle seguenti attività:
· industriale;
· commerciale;
· artigianale;
· agricola;
· di interesse turistico