Data di pubblicazione : 28/04/2020
Tempistica: Le domande possono essere presentate entro il 31/12/2021
Territorio di riferimento: Territorio Nazionale
Oggetto: Promuovere l’occupazione giovanile stabile.
Soggetti proponenti: Possono presentare domanda a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Sono inclusi:
· gli enti pubblici economici;
· gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
· gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
· le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
· le aziende speciali costituite anche in consorzio;
· i consorzi di bonifica;
· i consorzi industriali;
· gli enti morali;
· gli enti ecclesiastici.
Sono esclusi:
· le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
· le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
· le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
· le Università;
· gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
· le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
· gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
· le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
· l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).
Requisiti soggetti beneficiari:
· regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;
· assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
· rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
· nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva
· il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica. Il licenziamento effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta, infatti, la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Progetti finanziabili: Sono agevolabili i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia le nuove assunzioni che le trasformazioni di precedenti rapporti a termine. Nell’ambito di applicazione dell’incentivo possono essere ricompresi i casi di regime di part-time.
L’esonero contributivo è, inoltre, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Sono esclusi:
– i contratti di apprendistato e i rapporti di lavoro domestico;
– i contratti di lavoro intermittente o a chiamata
L’esonero contributivo, inoltre, non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
1) l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali), la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
2) presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.
Tipologia di agevolazione: sgravio contributivo
Intensità dell’agevolazione: 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Importo massimo concedibile: € 3.000,00 riparametrato su base mensile.
La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è, riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 250 euro (€ 3.000/12). Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Durata dell’agevolazione: 36 mesi a partire dalla data di assunzione
L’esonero è elevato nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per 36 mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato intervengano entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio e riguardino giovani che, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Cumulabilità
L’esonero contributivo “non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”
L’esonero contributivo è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:
a) l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili;
b) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI;
c) l’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud” nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile;
d) l’incentivo “Occupazione NEET”
e) l’“IncentivO Lavoro (IO Lavoro)”, la cui disciplina di dettaglio e le relative istruzioni operative saranno oggetto di successiva apposita circolare.