Iperammortamento, Compilazione condizionata dalla data di acquisto
L’iperammortamento entra nel modello Redditi 2019 se la perizia è stata giurata entro fine 2018: per far scattare l’iperammortamento, dunque, è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d’imposta si proceda al giuramento della perizia, non essendo necessario dimostrare la data certa di acquisizione da parte dell’impresa. Con l’esercizio 2018, spazio alla agevolazione del costo della struttura dei magazzini automatizzati in forza di quanto disposto dal decreto crescita.
Regole immutate
L’iperammortamento da inserire nella dichiarazione del 2019 si calcola con le stesse regole dello scorso anno. L’agevolazione riguarda i beni con caratteristiche di cui all’allegato A) alla legge 232/2016. L’agenzia delle Entrate ha chiarito che il giuramento della perizia entro la data di chiusura dell’esercizio è condizione necessaria e sufficiente per l’avvio della deduzione, senza che sia richiesto anche dimostrare la consegna del documento all’impresa.
Chi si avvale dell’iperammortamento può anche usufruire di una maggiorazione del 40% con riferimento ad investimenti in particolari beni immateriali indicati nella tabella allegato B) alla legge 232/2016.
Per la compilazione del modello Redditi 2019 SC, occorre ripartire la quota di agevolazione (che resta sempre il 150% del costo moltiplicato per l’aliquota di ammortamento deducibile) tra:
• beni acquisiti nel 2017 e fino al 30 settembre 2018 (30 giugno 2018 per i beni immateriali con maggiorazione 40%) in forza di ordini e acconti 20% effettuati entro il 31 dicembre 2017 (rigo RF55, codice 55);
• beni acquisiti nel 2018 diversi da quelli di cui sopra (RF55, codice 58). La deduzione del 40% sui beni immateriali va conseguentemente ripartita con le stesse regole temporali (RF55 codici 56 e 59).
Chiarimenti ministeriali del 2019
Un primo intervento è giunto dalla legge di conversione del Dl 135/2018 che ha risolto il tema della rilevanza del costo delle strutture autoportanti dei magazzini automatizzati, che sono ordinariamente oggetto di accatastamento. È stato previsto che la scaffalatura, pur costituendo elemento costruttivo della struttura, si può considerare (anche per il passato) nel calcolo dell’iperammortamento, restando però ferma la rilevanza della stessa ai fini della rendita catastale e dell’Imu.
Un altro chiarimento riguarda i macchinari 4.0 utilizzati in siti non raggiungibili dal segnale telefonico: l’iperammortamento in questi casi è legittimo anche senza una interconnessione costante, a patto che il tempo di interconnessione sia preponderante.
Il costo iperammortizzabile
I chiarimenti relativamente le modalità di calcolo del costo per l’iperammortamento riguardano il problema analizzato sulla rilevanza delle spese di installazione di una serie di nuovi contatori (ma il caso può riguardare altre tipologie di gruppi di beni), che si attestano su importi estremamente elevati (50-60% del costo dell’apparecchio).
L’Agenzia ha precisato che in presenza di spese di installazione di estrema rilevanza rispetto al costo del bene si applica un limite forfettario del 5% del costo del bene stesso, entro il quale le spese possono concorrere a formare il valore su cui applicare le percentuali di iperammortamento.
Inoltre, è stato precisato che in presenza di investimenti costituiti da un insieme di singoli beni aventi ciascuno un costo inferiore a 516 euro, non è possibile spesare interamente nell’esercizio la deduzione a titolo di iperammortamento qualora l’acquisto dei nuovi apparati costituisca un unitario programma di trasformazione e ammodernamento degli impianti; conseguentemente, anche ai fini dell’iperammortamento, il valore dell’investimento deve essere determinato unitariamente e dovrà essere oggetto di ammortamento per quote.
Hai in mente di fare investimenti e vuoi conoscere le opportunità che il mondo della Finanza Agevolata potrebbe concedere alla tua azienda? Riempi il form presente su questo link, sarai contattato in tempi rapidi dal nostro Ufficio Commerciale