Doppio regime Superammortamento, nel modello le novità sul passaggio dal 40% al 30%
Doppio regime per il superammortamento nel modello Redditi 2019: per i beni acquistati entro il 30 giugno 2018, con ordini e acconti entro fine 2017 la deduzione è ancora del 40%. Per gli investimenti del 2018, diversi dai precedenti, superammortamento del 30% ed esclusione in toto delle autovetture, anche se strumentali.
La legge 208/2015 ha introdotto una maggiorazione del 40% del costo fiscale rilevante ai fini di ammortamenti e leasing per i beni strumentali nuovi acquisiti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Sono esclusi: fabbricati, costruzioni, beni con coefficiente inferiore al 6,5% e cespiti di alcuni settori. Sono comprese, per gli acquisti di questo periodo, le autovetture a deducibilità limitata.
La legge 232/2016, invece, ha prorogato il superammortamento del 40% al 2017 (e fino al 30 giugno 2018 in presenza di contratti conclusi e acconti del 20% effettuati entro il 31 dicembre 2017), limitandolo, per quanto riguarda le auto, a quelle esclusivamente strumentali (autovetture di noleggiatori, taxisti e scuole guida).
La legge 205/2017 ha ulteriormente previsto il superammortamento, ridotto però al 30%, per acquisti effettuati nel 2018 (e fino al 30 giugno 2019 in presenza di ordini conclusi e acconti del 20% effettuati entro il 31 dicembre 2018) escludendo le autovetture (comprese quelle strumentali), ma mantenendo l’agevolazione per gli altri mezzi di trasporto (quali autobus, trattori stradali, autoarticolati e autosnodati, autotreni, mezzi d’opera eccetera).
In presenza dei requisiti di legge, nella dichiarazione dei redditi si effettuerà una deduzione extracontabile pari al 40 per cento (30% per acquisti del 2018) dell’ammortamento calcolato con i coefficienti tabellari (riduzione alla metà nell’anno di entrata in funzione), a prescindere dalla misura imputata a conto economico. In caso di vendita del cespite prima della completa fruizione dell’agevolazione, la deduzione compete anche nell’esercizio di vendita effettuando il ragguaglio a giorni e le quote non dedotte non potranno più essere utilizzate, né dal cedente né dal cessionario.
Per i leasing, la deduzione 40% o 30% riguarda la quota capitale del canone di competenza fiscale (cioè ragguagliato a una durata pari alla metà del tempo di ammortamento). La fruizione della agevolazione è legata all’acquisto del bene che deve essere avvenuto nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016, ovvero nel 2017 (con la limitazione sopra indicata per i veicoli) ovvero ancora nel 2018 (fruizione della maggiorazione del 30 per cento). Il bonus si utilizza quale maggior ammortamento il che richiede inoltre che il bene sia entrato in funzione entro la fine dell’esercizio.
Ai fini della corretta compilazione del quadro RF del modello Redditi 2019, dunque, è richiesta una separata indicazione di:
• superammortamento del 40% (investimenti degli anni 2015-2016 e 2017, nonché primi 6 mesi del 2018 su ordini e acconti del 20% effettuati nel 2017);
• superammortamento del 30% (acquisti del 2018 diversi da quelli ordinati nel 2017).
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