Iperammortamento a scaglioni, Possibili tre approcci: il primo potrebbe essere far scegliere l’impresa

È un vero e proprio rebus la determinazione dell’iperammortamento “a scaglioni” previsto dalla legge di bilancio 2019, e non è difficile immaginare che le perplessità di calcolo stiano frenando alcuni rilevanti investimenti pianificati dalle imprese per l’anno in corso.
Peraltro, lo stesso problema si porrà parzialmente anche per i superammortamenti visto che il decreto Crescita riaprirà tale agevolazione fissando un tetto alla maggiorazione pari a 2,5 milioni di euro.
I commi da 60 a 65 dell’articolo 1 della legge 145/18 hanno previsto la riproposizione dell’iperammortamento sugli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “industria 4.0” – destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato – ove effettuati (anche con contratti di leasing) entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, in quest’ultimo caso a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La principale distinzione rispetto all’analogo beneficio previsto dalla legge di bilancio 2017 , ma si applica in base ad un meccanismo “a scaglioni”, secondo una logica che la Relazione stessa definisce «decrescente in funzione di determinati volumi di investimenti». Più precisamente, la maggiorazione (in luogo del 150% sperimentato nel passato) si applica in misura pari al:

  • 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;

azzerandosi sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

Ma come si applica questo meccanismo? In proposito non si registra alcun chiarimento ufficiale che possa aiutare le imprese che investono in più beni materiali – superando nel complesso il limite del primo scaglione pari a 2,5 milioni di euro – a capire come, praticamente, effettuare i calcoli del beneficio, creando una incertezza di fondo che non favorisce le scelte aziendali. Si possono, infatti, immaginare diverse modalità di applicazione di questa disposizione, con effetti diversi collegati, in particolare, alla diversa aliquota di ammortamento dei vari beni acquisiti. Si veda, a titolo di esempio, il caso sviluppato a lato, volutamente semplificato rispetto alle situazioni che, nella pratica, potranno verificarsi.
Una prima modalità applicativa potrebbe essere quella di far scegliere all’impresa – in assenza di indicazioni specifiche del legislatore – come ripartire il costo complessivo degli investimenti in base agli scaglioni. In tal caso, sarà conveniente considerare per primi gli investimenti ad aliquota più elevata, i quali consentiranno di fruire delle percentuali più alte di maggiorazione del costo e quindi di massimizzare in breve tempo il beneficio.
Diversamente, si potrebbe pensare a un criterio cronologico, in cui la ripartizione è vincolata all’effettuazione dell’investimento, che segue le regole dell’articolo 109 Tuir, disinteressandosi della derivazione rafforzata in quanto non rilevano i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e a nuovi Oic, micro-imprese escluse (circolari 4/E/17 e 10/E/18).
A ben vedere, si può ipotizzare anche un criterio di calcolo che renda indifferente il posizionamento dei beni acquisiti in relazione agli scaglioni. Infatti, dato l’ammontare degli
investimenti complessivi, è possibile calcolare una aliquota media di maggiorazione, ad esempio il 117,5% su 10 milioni di euro, ottenuta considerando le maggiorazioni dei primi due scaglioni.
Tale aliquota media andrebbe poi applicata a tutti i beni iperammortizzabili acquistati, “spalmando” su ciascuno di essi il vantaggio complessivo. Questa metodologia di calcolo, come del resto quella lasciata alla discrezionalità dell’impresa, ha il difetto di poter essere correttamente applicata solo a fine esercizio. Tuttavia, oltre ad essere indifferente alla scansione temporale degli acquisti, ha il pregio di permettere calcoli molto semplici, che, viceversa, non si avrebbero con altri sistemi, in particolare laddove il medesimo bene si collocasse a cavallo tra due (o più) scaglioni, e, quindi, fosse suscettibile di generare un iperammortamento a due (o più) aliquote differenti.

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