I bonus del decreto maggio 2020

ll Consiglio dei Ministri si appresta a varare il “decreto Maggio” per rinnovare ed estendere il sostegno al mondo del lavoro nella pandemia da Covid-19 in corso. In attesa, dunque, del testo definitivo è possibile stilare il seguente riepilogo:

  • Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

L’indennità di 600 euro è stata introdotta dall’art. 27 del decreto Cura Italia ed è stata riconosciuta, per il mese di marzo, a:

  • liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
  • collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

Per accedere all’indennità, i  lavoratori non dovevano essere titolari di pensione diretta e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

L’indennità è stata riconosciuta a prescindere da qualsiasi requisito reddituale e personale e il decreto in corso di approvazione prevede che essa sia erogata anche per il mese di aprile ai medesimi soggetti e alle stesse condizioni.

Per il mese di maggio, invece, il decreto di prossima uscita prevede una indennità pari a 1000 euro:

  • ai liberi professionisti titolari di partita IVA a condizione che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019;
  • ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro.
  • Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago

Il bonus di 600 euro è stato previsto, per il mese di marzo, dall’art. 28 del “Cura Italia”, in favore dei lavoratori iscritti alle seguenti gestioni INPS: artigiani, commerciali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

I beneficiari non devono essere titolari di pensione diretta né essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (esclusa la Gestione Separata INPS). L’indennità è stata riconosciuta a prescindere da qualsivoglia requisito reddituale e personale.

Anche in questo caso, il decreto di maggio riconoscerà il bonus di 600 euro per il mese di aprile, a chi abbia beneficiato del bonus di marzo.

Per il mese di maggio 2020 il decreto introduce una indennità di 1.000 euro legata a requisiti reddituali a favore delle medesime categorie di lavoratori, che in osservanza dei provvedimenti contrasto alla pandemia, sono stati costretti a cessare l’attività o abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del fatturato o dei corrispettivi del secondo bimestre 2020, rispetto a quelli del secondo bimestre 2019. A tal fine il soggetto dovrà autocertificare il dato in sede di domanda all’INPS.

  • Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

L’articolo 29 del “Cura Italia” ha previsto un bonus di 600 euro per i lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020. La condizione di accesso all’indennità è che i lavoratori  non siano titolari di pensione o i di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.

Il nuovo decreto rinnova l’indennità anche per il mese di aprile 2020 ed estende la platea includendo tra i percettori i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei predetti settori, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto stesso, che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente o NASPI, alla data della sua entrata in vigore.

Per il mese di maggio 2020, invece, viene riconosciuta un’indennità pari a 1.000 euro solo per i lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e non siano titolari di pensione,  di rapporto di  lavoro dipendente o di NASpI,  alla medesima data di entrata in vigore del decreto. Lo stesso bonus sarà riconosciuto ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei predetti settori, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel predetto periodo.

  • Indennità per i lavoratori dello spettacolo

Il bonus di 600 euro per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, introdotto all’articolo 38 del “Cura Italia”, prevede i seguenti requisiti:

  • almeno 30 contributi giornalie riversati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
  • reddito non superiore a 50.000 euro nell’anno 2019;
  • non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.

Il decreto Maggio, confermando l’incompatibilità con pensione e rapporto di lavoro in corso, rinnova il bonus per i mesi di aprile e maggio, e amplia la possibilità di accesso agli iscritti al predetto Fondo con:

  • almeno 15 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
  • da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.
  • Bonus per nuove categorie prima non tutelate

Al fine di tutelare le categorie di lavoratori originariamente non inserite nel decreto “Cura italia”,  il decreto di maggio introdurrà un’indennità di 600 euro ciascuna, per i mesi di aprile e maggio, alle seguenti categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti che abbiano lavorato almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie diverse dalla gestione speciale INPS, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali  e non avessero un contratto in essere al 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, dovranno risultare già iscritti al 23 febbraio 2020 alla Gestione Separata, con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio con relativo reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS al 23 febbraio 2020;

Tutti i lavoratori sopra citati, alla data della domanda di bonus, non devono:

  • essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
  • essere titolari di pensione.

Le caratteristiche comuni a tutti i bonus

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e saranno erogata, a domanda, dall’INPS in unica soluzione, nel limite di spesa dei fondi che verranno stanziati.

La novità rispetto a quanto previsto nel decreto “Cura Italia” consiste nel fatto che nel decreto di prossima uscita le indennità saranno riconosciute anche ai  percettori di reddito di cittadinanza, fino al raggiungimento della somma complessiva di 600 euro (Reddito di cittadinanza + bonus).

Le indennità sopra descritte non sono cumulabili tra loro e con il reddito di ultima istanza (previsto all’art. 44 del “Cura Italia”).

Si precisa, infine, che dall’entrata in vigore del “decreto Maggio”, non sarà più possibile richiedere i bonus di cui agli articoli 27, 28, 29 e 38 del “Cura Italia”.