Le novità del Decreto Aiuti (Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, Art. 22)

Modifiche previste dal decreto d’aiuti:
L’articolo 22 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti per l’Ucraina) ha introdotto importanti novità sul credito d’imposta formazione 4.0.
Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d’imposta del 50% e del 40% (previste dall’articolo 1, comma 211, della Legge 27 dicembre 2019, n.160) per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al:
- 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 300.000,00 per le piccole imprese;
- 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000,00 per le medie imprese;
Nulla cambia per le Grandi Imprese la cui percentuale agevolativa resta ferma al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000,00.
Condizioni necessarie per usufruire della maggiore delle aliquote La maggiorazione delle aliquote sarà valida per tutti i progetti formativi realizzati a partire dal 18 maggio 2022 a condizione che:
- le attività formative siano erogate dai soggetti che saranno individuati con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico (di prossima emanazione);
- i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale (di prossima emanazione).
Per i progetti formativi realizzati fino al 18 maggio 2022, resta la valida la precedente normativa.
Formazione interna: cosa succede ai progetti formativi realizzati mediane il coinvolgimento di personale dipendente qualificato?
Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (18/05/2022) e che non soddisfino le condizioni dal comma 22 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al:
- 40% per le piccole imprese
- 35% per le medie imprese
Nulla cambia per le Grandi imprese, la cui aliquota agevolativa resta ferma 30%.
Si conclude ricordando che la misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
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