Credito d’Imposta in R&S: cosa cambia
Per il credito d’imposta ricerca e sviluppo si riparte da zero. Nella legge di Bilancio in via di approvazione definitiva, inoltre, viene cambiato il meccanismo di calcolo per la ricerca e sviluppo. Il nuovo credito d’imposta per attività R&S, dunque, sarà accompagnato, oltre che da incentivi per la ricerca e lo sviluppo vincolati a quelli previsti dal Manuale di Frascati, da ulteriori incentivi per innovazione tecnologica e per le attività di design e ideazione estetica.
L’incentivo per l’innovazione tecnologica è destinato a sostenere la realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o stanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
La ricerca e sviluppo canonica vedrà un credito d’imposta pari al 12% delle spese ammissibili che dovranno essere depurate da eventuali altri contributi pubblici ottenuti sulle stesse spese. In questo caso, è previsto un crollo verticale considerano che finora i contributi andavano dal 25% al 50% della spesa. Per le nuove attività ammissibili il contributo è del 6%, sale al 10% nel caso di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
Le spese ammissibili: nuovo credito d’imposta
Cambiano le spese ammissibili a seconda della categoria di progetto. Ad una serie di spese comuni, infatti, se ne aggiungono di specifiche. Inoltre, le spese di consulenza, le quote di ammortamento di beni strumentali e attrezzature e le spese per materiali saranno limitate applicando un tetto percentuale parametrato su altre spese.
A titolo informativo, si riportano le spese ammissibili per attività di design e ideazione, per cui sono considerate attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte da imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari.
Con un decreto del ministro dello Sviluppo economico verranno dettati i criteri per la corretta applicazione della norma, anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopra indicati.
Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:
· Spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività.
Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design e altri titoli equiparabili assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;
· Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nella attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e la realizzazione dei campionari, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo del 30% delle spese ammissibili.
Nel caso in cui i beni siano utilizzati anche per ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;
· Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese.
Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese e soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all’impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.
La maggiorazione per le spese di personale prevista per i soggetti giovani di prima assunzione si applica solamente nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato.
Le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti di design e ideazione estetica siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati Membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del ministro delle Finanze 4 settembre 1996;
· Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale e dei contratti commissionati a terzi.
Le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti di design e ideazione estetica siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del ministro delle finanze 4 settembre 1996;
· Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nella attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposto, nel limite massimo pari al 30% delle spese di personale ovvero delle spese per i contratti commissionati a terzi.
Credito d’imposta in compensazione: cos’è?
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ma stavolta in 3 quote annuali di pari importo. L’utilizzo può essere fatto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Prima, però, le imprese devono ottenere la certificazione delle spese. Con la nuova legge di Bilancio, infatti, le imprese dovranno effettuare una comunicazione al ministero dello sviluppo economico.
Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale e continua a non concorre alla formazione del reddito d’impresa, nonché della base imponibile.