Liguria: Fondo di Garanzia “Covid 19”

Tempistica: Le domande possono essere presentate dal 10/04/2020 fino al 30/09/2020

Procedura di selezione: valutativa
Territorio di riferimento: Regione Liguria
Oggetto: Finanziare il circolante delle micro e piccole imprese dei settori del Commercio, Turismo ed Artigianato in difficoltà a seguito dell’Emergenza Covid-19.
Soggetti proponenti: Possono presentare domanda le PMI  che svolgono attività economica nel settore del Commercio, Turismo ed artigianato.

Requisiti:

·        essere iscritte in CCIAA;

·        essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali;

·        essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

·        nel caso di modalità A, aver ottenuto Delibera positiva da parte della Banca, a seguito di richiesta alla medesima di finanziamento garantito dal presente

Fondo di garanzia o, nel caso di modalità B, aver ottenuto la concessione da parte del Confidi Convenzionato di una garanzia a supporto di un finanziamento bancario.

Soggetti proponenti: Possono presentare domanda le PMI  che svolgono attività economica nel settore del Commercio, Turismo ed artigianato.

Requisiti:

·        essere iscritte in CCIAA;

·        essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali;

·        essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

·        nel caso di modalità A, aver ottenuto Delibera positiva da parte della Banca, a seguito di richiesta alla medesima di finanziamento garantito dal presente Fondo di garanzia o, nel caso di modalità B, aver ottenuto la concessione da parte del Confidi Convenzionato di una garanzia a supporto di un finanziamento bancario.

Progetti finanziabili: Sono considerati ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti richiesti dall’Impresa a fronte di interventi volti al superamento dell’Emergenza Covid-19.

Sono previste due modalità:

·        Modalità A – “Garanzia diretta del Fondo” – finanziamenti concessi ed erogati da Banche Convenzionate;

·        Modalità B – “Controgaranzia del Fondo” (o “Garanzia indiretta del Fondo”) – garanzie rilasciate da Confidi Convenzionati a fronte di finanziamenti concessi ed erogati da Banche.

Sono considerati ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti richiesti dall’Impresa, a fronte di “Interventi volti al superamento dell’Emergenza Covid-19”, avviati successivamente la presentazione della domanda di ammissione all’agevolazione e aventi le seguenti caratteristiche:

a)      chirografari, non assistiti da garanzie reali;

b)     di importo compreso tra € 10.000,00 e € 30.000,00;

c)      con durata di pre-ammortamento pari a 12 mesi;

d)     con durata di ammortamento compresa tra i 24 e i 72 mesi.

I finanziamenti supportati dal Fondo di Garanzia, sia con Modalità A che con Modalità B, non possono essere utilizzati per estinzioni o riduzioni di linee di credito a breve termine o per estinzione – parziale o totali – di precedenti finanziamenti a medio e lungo termine.

Gli interventi dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data di erogazione del finanziamento.

Dotazione finanziaria: € 5.500.000,00

Tipologia di agevolazione:  garanzia e controgaranzia

Caratteristiche dell’agevolazione:

Caratteristiche della garanzia diretta del Fondo

La garanzia del Fondo ha validità dalla data di emissione sino a 24 mesi dalla data di scadenza del piano di ammortamento o, in caso di estinzione anticipata del finanziamento garantito, 24 mesi da tale data ed assiste nella misura massima dell’80% (Rapporto di Garanzia) l’importo in linea capitale ed interessi del credito pro-tempore vantato dalla Banca Convenzionata medesima in relazione al finanziamento garantito concesso.

Caratteristiche della garanzia indiretta del Fondo

La controgaranzia del Fondo ha validità 24 mesi dalla data di emissione sino alla data di scadenza del piano di ammortamento o, in caso di estinzione anticipata del finanziamento garantito, 24 mesi da tale data ed assiste nella misura dell’80% (Rapporto di Controgaranzia) la garanzia rilasciata dal Confidi Convenzionato a favore della Banca per quanto escusso da quest’ultima al Confidi medesimo a fronte del credito vantato dalla Banca stessa in relazione al finanziamento concesso.

Caratteristiche della garanzia diretta o indiretta del Fondo

Le garanzie dirette e indirette del Fondo sono rilasciate fino ad un importo globale pari a 7 volte la consistenza del Fondo disponibile medesimo (“Moltiplicatore 7”).

A titolo d’esempio: a fronte del rilascio di garanzie dirette ed indirette del Fondo per un importo complessivo di € 700.000,00, le risorse finanziarie disponibili sul Fondo medesimo poste a garanzia sono pari ad € 100.000,00 (per una somma pari ad 1/7 dell’importo complessivo delle garanzie dirette ed indirette del Fondo rilasciate).

In caso di attivazione:

·        della garanzia diretta del Fondo, la medesima è attivabile da parte della Banca Convenzionata per il credito vantato dalla stessa in linea capitale ed interessi in misura pari al Rapporto di Garanzia di ciascuna garanzia rilasciata e, in ogni caso, nel limite della consistenza pro-tempore disponibile del Fondo di Garanzia Assegnato a ciascuna Banca finanziatrice;

·        della garanzia indiretta del Fondo, la medesima è attivabile da parte del Confidi Convenzionato per il credito escusso in linea capitale ed interessi dalla Banca al Confidi medesimo in misura pari all’80% (Rapporto di controgaranzia) di ciascuna Controgaranzia rilasciata e,  in ogni caso, nel limite della consistenza pro-tempore disponibile del Fondo di Garanzia Assegnato a ciascun Confidi garante.

L’entità dell’agevolazione consiste nel differenziale tra il prezzo di mercato che l’impresa pagherebbe per ottenere:

·        per la Modalità A, la garanzia del  Fondo ed il prezzo realmente pagato (“zero”) dall’impresa per l’ottenimento della garanzia medesima;

·        per la Modalità B, la controgaranzia del Fondo a supporto della garanzia rilasciata dal Confidi Convenzionato ed il prezzo realmente pagato (“zero”) dall’impresa al Confidi per l’ottenimento della controgaranzia sulla predetta garanzia rilasciata dal Confidi medesimo.

Ai fini della determinazione dell’intensità dell’agevolazione, l’ammissione ai benefici del Fondo di Garanzia è attuata sulla parte di risorse pubbliche del Fondo medesimo.