Agevolazioni per le Imprese, Le novità del Decreto Crescita

NUOVA SABATINI – il tetto massimo di spesa sale da 2 a 4 milioni. adempimenti burocratici ridotti per chi ha richiesto un contributo fino a € 100mila

Tetto di spesa innalzato da due a quattro milioni per ogni singola impresa e adempimenti burocratici attenuati per chi ha richiesto un contributo fino a 100mila euro.
Sono questi, in sintesi, gli elementi di novità introdotti al testo della Sabatini, che fa un ulteriore passo in avanti verso le esigenze delle imprese beneficiarie delle agevolazioni. In questo senso, infatti, vanno letti sia l’accresciuto plafond di spesa (quattro milioni) che la semplificazione di vedersi riconoscere il contributo fino a 100mila euro in un’unica rata, in luogo delle sei previste dalla disciplina previgente. Tra l’altro, il decreto dispone anche che il contributo potrà essere richiesto con una semplice dichiarazione da parte dalle imprese, che così certificheranno la realizzazione dell’investimento. Anche questa è una semplificazione di non poco conto.
Le imprese beneficiarie, infatti, potranno così ricevere i necessari controlli dopo l’erogazione del contributo, laddove invece in precedenza era necessario che tale iter fosse completato per poterlo incassare.
Attraverso l’aumento del platfond, inoltre, e’ stato possibile superare il vincolo restrittivo in capo alle imprese di medie dimensioni, che per loro natura realizzano sempre investimenti produttivi di maggiore entità. Di fatto, l’aumento a quattro milioni di euro del valore massimo del finanziamento concedibile per ciascuna impresa consente anche alle imprese che hanno già saturato il limite massimo dei due milioni di euro di continuare ad accedere alle agevolazioni fino al raggiungimento del nuovo tetto.

MINI-IRES

Viene abrogato, prima ancora della sua applicazione, il complesso meccanismo di riduzione dell’aliquota Ires al 15% previsto dalla legge 205/2018, che viene sostituito dall’introduzione di un’aliquota ridotta sugli utili non distribuiti e nei limiti dell’incremento del patrimonio netto rispetto al 31 dicembre 2018. Di fatto i redditi d’impresa saranno soggetti ad una doppia aliquota: la parte di imponibile corrispondente agli utili destinati a riserve diverse da quelle non disponibili è assoggettata ad Ires con aliquota rispettivamente del 22,5% (2019), del 21,5% (2020 e 2021) e del 20,5% (dal 2022). L’aliquota agevolata è applicabile nei limiti all’incremento del patrimonio netto contabile risultante al termine di ogni esercizio rispetto a quello esistente nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2018. Il calcolo si effettua confrontando gli utili destinati a riserva con l’incremento di patrimonio netto. Quest’ultimo si misura senza considerare il risultato d’esercizio (utile o perdita) e gli utili accantonati a riserva già agevolati in esercizi precedenti. Per il resto, rilevano tutte le poste del patrimonio contabile. Se l’utile destinato a riserva (nei limiti dell’incremento di patrimonio) supera il reddito, tutto l’imponibile sconterà l’aliquota agevolata e l’eccedenza non utilizzata sarà riportata a nuovo.

TORNA IL BONUS AGGREGAZIONI: FINO A 5 MILIONI PER L’AVVIAMENTO

Viene reintrodotto il bonus aggregazioni, istituto già noto nel nostro ordinamento, con l’obiettivo di incentivare le operazioni di aggregazione aziendali. Il beneficio consente di ottenere il riconoscimento fiscale gratuito, entro il limite di 5 milioni, del disavanzo da con cambio che emerge da operazioni di usione L’agevolazione è di natura temporanea, riguardando le operazioni realizzate dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2022. Per fruire dell’agevolazione è richiesto che le imprese partecipanti all’operazione di aggregazione:

  • siano operative da almeno due anni;
  • non facciano parte dello stesso gruppo societario;
  • non siano legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20%;
  • non siano controllate, neanche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Tali requisiti devono sussistere al momento in cui viene posta in essere l’operazione e ininterrottamente nel corso dei due anni precedenti. Non sono previsti limiti dimensionali.

SUPERAMMORTAMENTO AL 130% CON TETTO MASSIMO DI 2,5 MILIONI

Il decreto crescita riapre i termini per usufruire del superammortamento, ma con una significativa modifica.
Per gli investimenti realizzati da imprese e da professionisti dal 1° aprile a 31 dicembre di quest’anno (con coda a giugno 2020 per le prenotazioni entro il 31 dicembre 2019) torna la maggiorazione del 30% con un tetto complessivo pari a 2,5 milioni.
Escluse autovetture, anche strumentali, immobili e beni con coefficiente inferiore al 6,5 per cento.
Investimenti temporalmente rilevanti: La maggiorazione del 30% del costo rilevante per ammortamenti e canoni di leasing riguarda gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero anche fino al 30 giugno 2020 qualora, entro il prossimo 31 dicembre, sia confermato l’ordine al fornitore e sia pagato un acconto non inferiore al 20 per cento.
Investimenti oggettivamente esclusi: non rientrano nel nuovo superammortamento le costruzioni e i fabbricati, i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, nonché i veicoli indicati nel comma 1 dell’articolo 164 del Tuir e dunque ogni tipo di autovettura (a prescindere dall’uso), aeromobili da turismo,
imbarcazioni da diporto, moto e ciclomotori. Agevolabili, invece, altri mezzi quali autobus, trattori stradali, autoarticolati e autosnodati, autotreni, mezzi d’opera, eccetera.
Quantificazione dell’investimento: La maggiorazione del 30% si applica al costo fiscale del bene (sono inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione). Il bonus non spetta per la parte di costo che supera, complessivamente, 2,5 milioni di euro (deduzione massima pari a 750 mila euro).
Ai fini della verifica del limite, si cumuleranno tutti gli investimenti effettuati nei nove mesi del 2019, oltre a quelli del primo semestre 2020 se prenotati entro il prossimo 31 dicembre.
Non rientreranno invece nel cumulo gli acquisti di aprile-giugno 2019 che siano stati oggetto di prenotazione (ordine e acconto 20%) entro il 31 dicembre 2018; questi investimenti, infatti, rientrano nella norma precedente che non prevedeva tetti di spesa.
Gli investimenti devono possedere, come in passato, i requisiti di novità e strumentalità. Per individuare la data dell’investimento ai fini di verificare il requisito temporale, si devono applicare i criteri dell’articolo 109 del Tuir e dunque: data di consegna o spedizione per le cessioni, ovvero data dell’effetto traslativo, se successiva; data di ultimazione per i beni realizzati in appalto.
Ad esempio, un bene costruito in appalto, con inizio lavori a marzo 2019 e ultimazione a luglio 2019,
usufruirà integralmente del 30 per cento. Se però il contratto, iniziato entro il 31 marzo, prevede la liquidazione per stati di avanzamento, andranno esclusi gli importi liquidati a titolo definitivo prima del 1° aprile.
Per gli investimenti in leasing, vale la data di consegna all’utilizzatore. Non rileva il momento del pagamento del prezzo del bene e ciò neppure per gli esercenti arti e professioni, cui pure si applica il superammortamento. La deduzione del 30% del costo segue il piano di ammortamento fiscale (coefficiente del Dm 31 dicembre 1988) con riduzione alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene.
L’agevolazione, come già ricordato, cessa per la parte di costo che supera l’importo complessivo di 2,5 milioni. Si ripropone al riguardo un interrogativo che sta interessando l’iperammortamento a scaglioni della legge 145/2018. Ci si chiede se, in presenza di investimenti superammortizzabili che eccedono il costo complessivo di 2,5 milioni, il contribuente sia libero di imputare il descritto importo massimo ai singoli cespiti, partendo da quelli con coefficiente di ammortamento più elevato. In assenza di specifiche indicazioni nella legge, è da ritenere che la risposta sia affermativa (si veda l’esempio in pagina).
Un’ulteriore problematica riguarda le interrelazioni con l’iperammortamento, laddove il bene 4.0, acquistato nel periodo agevolato (ad esempio ad ottobre 2019), entri in funzione entro il 31 dicembre, ma non venga al contempo interconnesso. In passato, l’Agenzia (circolare 4/E/2017) aveva previsto lo stanziamento, nell’anno di entrata in funzione, delle quote di superammortamento, con deduzione dell’iper dall’esercizio successivo, al netto di quanto già stanziato. Per evitare complessi conteggi (visto anche il tetto) sarebbe opportuno che si consentisse di far partire direttamente l’iperammortamento senza il transito sul superammortamento.

ESEMPIO DI CALCOLO
Investimenti rilevanti effettuati dal 1° aprile 2019 fino a 31 dicembre 2019 pari a 3.150.000 euro di cui:

  • 500.000 euro con coefficiente di ammortamento 12%
  • 1.250.000 euro con coefficiente di ammortamento 15%
  • 1.000.000 euro con coefficiente di ammortamento 17,50%
  • 400.000 euro con coefficiente di ammortamento 20%

Entrata in funzione
Anno 2019

Maggiorazione complessiva
La maggiorazione complessiva ammonta a 750mila euro (=2.500.000 x 30%)
Ripartizione tra singoli beni
In assenza di vincoli nella norma, l’impresa ripartisce l’importo massimo agevolabile attribuendolo prioritariamente ai beni con coefficiente di ammortamento più elevato.

Importi agevolabili
•Beni con coefficiente di ammortamento al 20%: 120.000 euro (=400.000 x 30%)
•Beni con coefficiente di ammortamento al 17,5%: 300.000 euro (=1.000.000 x 30%)
•Beni con coefficiente ammortamento al 15%: 330.000 euro (=1.100.000 x 30%)

Calcolo deduzioni extracontabili
Esercizio 2019 (riduzione alla metà del coefficiente di ammortamento)
Coefficiente di ammortamento al 20%: 12.000 euro [=(400.000 x 20% : 2) x 30%]
Coefficiente di ammortamento al 17,5%: 26.250 euro [=(1.000.000 x 17,5% : 2) x 30%]
Coefficiente di ammortamento al 15%: 24.750 euro [=(1.100.000 x 15% : 2) x 30%]

Esercizio 2020
Coefficiente di ammortamento al 20%: 24.000 euro [=(400.000 x 20%) x 30%]
Coefficiente di ammortamento al 17,5%: 52.500 euro [=(1.000.000 x 17,5%) x 30%]
Coefficiente di ammortamento al 15%: 49.500 euro [=(1.100.000 x 15%) x 30%]

CORSIA VELOCE PER IL PATENT BOX: detassazione anche senza ruling

A decorrere dal 2019 le imprese possono scegliere di determinare autonomamente il reddito agevolabile da patent box senza dover intraprendere obbligatoriamente il ruling con l’agenzia delle Entrate, che diventa quindi opzionale. In caso di rettifica del reddito agevolabile, non si applicano sanzioni qualora l’impresa consegni la documentazione – predisposta secondo quanto previsto da un futuro provvedimento delle Entrate – per consentire la verifica della corretta determinazione della quota di reddito escluso. Nel caso in cui l’impresa si avvalga della semplificazione, il beneficio è ripartito in tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata l’opzione e nelle due successive. La disciplina opzionale si applica anche per le procedure di ruling in essere qualora non sia stato concluso il relativo accordo. Anche in questo caso la deduzione è ripartita in tre quote di pari importo.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE FIERE ALL’ESTERO

Viene istituito un credito d’imposta del 30% delle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all’estero, fino ad un massimo di 60mila euro. Il credito, che spetta solo per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, è ripartito in tre rate annuali.

INTERESSI SCONTATI ALLE PMI CHE RAFFORZANO IL CAPITALE – Agevolati anche i progetti di riconversione all’economia circolare

Il meccanismo della nuova Sabatini viene esteso ai finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese – costituite in forma societaria – impegnate in processi di capitalizzazione che intendono attuare programmi di investimento. Il contributo statale è pari all’ammontare complessivo degli interessi su un finanziamento bancario calcolato in via convenzionale in misura pari al 5% per le micro e piccole imprese e al 3,575% per le medie imprese. Il contributo è corrisposto a fronte dell’impegno dei soci a sottoscrivere aumenti di capitale da versare in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento bancario. Le modalità attuative dell’incentivo saranno disciplinate da un decreto del Mef.

Incentivi R&S

In base all’articolo 26 del decreto crescita sono poi previste agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare, da adottare con un decreto del Mise. Ciò risponde all’obiettivo di passare da un’economia lineare a un modello circolare che sia meno impattante per l’ambiente e di agevolare i relativi investimenti necessari.
Le imprese e i centri di ricerca beneficiari devono:
• essere iscritti nel registro delle imprese ed in regola con gli adempimenti del Rea;
• operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
• aver approvato e depositato almeno due bilanci.
La presentazione del progetto può avvenire anche in forma congiunta, facendo ricorso al contratto di rete, al consorzio o al partenariato. I progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale, prevedere spese e costi ammissibili ricompresi fra 500mila e 2 milioni di euro, avere una durata ricompresa fra 12 e 36 mesi, prevedere attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla riconversione produttiva tramite l’utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (Ket, ossia key enabling technologies). Le agevolazioni sono concesse secondo le seguenti modalità:
• finanziamento agevolato per una quota nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50%, per il quale le risorse stanziate sono 100 milioni di euro;
• contributo diretto alla spesa fino al 20% delle spese e dei costi ammissibili, per il quale le risorse stanziate sono pari a 40 milioni di euro. La relazione illustrativa chiarisce che la portata dell’agevolazione è volutamente ampia, posto che i soggetti proponenti possono essere imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria (attività all’articolo 2195 del Codice civile, numeri 1, 3 e 5), nonché centri di ricerca. Possono essere co-proponenti di progetti congiunti (fino a tre soggetti) anche gli organismi di ricerca.

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