Autodeterminazione del reddito agevolato, Agevolazione con rate costanti in tre anni.
Recupero delle deduzioni da patent box di anni pregressi per le imprese che hanno chiuso il ruling con le Entrate nei primi mesi del 2019: l’importo del 2017 può essere cumulato con quello del 2018 nel modello Redditi di quest’anno, mentre per le annualità 2015-2016 è conveniente l’integrativa per sfruttare la maggior aliquota Ires del 27,5%. Se il ruling non arriva, da valutare la possibilità di autodeterminazione prevista dal decreto crescita.
La quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di avvio del ruling e quella di sottoscrizione dell’accordo può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio di sottoscrizione del ruling. La circolare 11/E/2016 e le istruzioni ai modelli di dichiarazione hanno chiarito che resta ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso o dichiarazione integrativa “a favore” nei termini di legge.
Riprendendo gli esempi della circolare, opportunamente contestualizzati, avremo che, nel caso di opzione dal 2015, con ruling concluso ad aprile 2019, la società potrà:
• presentare dichiarazione integrativa per 2015 e 2016 (la deduzione genererà un risparmio Ires con aliquota 27,5%);
• presentare un’ulteriore dichiarazione integrativa per il 2017, ovvero includere la deduzione del 2017 nel modello Redditi 2019, unitamente a quella del 2018.
In entrambi i casi il recupero Ires sarà al 24%. Non è, invece, opportuno cumulare anche il reddito agevolato 2015-2016 nel modello del 2019 vista la riduzione di aliquota. Per il recupero delle deduzioni pregresse si utilizza sempre il rigo RF50, colonna 2.
Per le società che non hanno ancora siglato il ruling con le Entrate (e che dunque non possono usufruire dell’agevolazione né per il 2018 né per anni pregressi) si apre una nuova possibilità offerta dall’articolo 4 del Dl 34/2019 (decreto crescita): le imprese con accordo ancora in corso possono comunicare all’Ufficio che intendono abbandonare il procedimento avvalendosi delle disposizioni sull’autodeterminazione del reddito agevolato contenute nel comma 1 del medesimo articolo. Il ruling è sostituito dalla predisposizione di un’adeguata documentazione secondo standard che saranno indicati in un provvedimento delle Entrate da emanare entro fine luglio. In questi casi, la detassazione complessiva viene ripartita in tre esercizi per quote costanti. L’uscita dal ruling prende efficacia dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui si effettua la scelta.
Allo stato attuale, conviene dunque attendere la scadenza del 30 settembre 2019: se entro tale data il ruling è chiuso si inserirà la deduzione nella dichiarazione 2019; in caso contrario si valuterà se comunicare la rinuncia alla procedura entro il 31 dicembre 2019, in modo da inserire la detassazione nella dichiarazione da presentare nel 2020. Così facendo, si calcolerà la deduzione cumulativa del quinquennio 2015-2019 e la si ripartirà in tre quote di pari importo, la prima delle quali inserita come variazione in diminuzione nella dichiarazione modello Redditi 2020. Entro la data di presentazione di quest’ultimo modello, la società dovrà aver predisposto la documentazione che illustra i criteri di calcolo del reddito agevolato, e indicarla con apposita casella nel modello.
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