MEF- MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEGLI INCENTIVI FISCALI ALL’INVESTIMENTO IN START UP E PMI INNOVATIVE (Decreto 7/05/2019)
Soggetti interessati
Le agevolazioni si applicano ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del Tuir, nonche’ ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle societa’ di cui al titolo II dello stesso Tuir, che effettuano un investimento agevolato, in una o piu’ start-up innovative o PMI innovative ammissibili nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
L’investimento agevolato puo’ essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa’ di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili; tuttavia, nel caso di investimenti effettuati per il tramite delle altre societa’ di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, le agevolazioni spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative o PMI innovative ammissibili da tali societa’, come risultanti dal bilancio chiuso relativo all’esercizio in cui e’ effettuato l’investimento agevolato.
Le agevolazioni non si applicano:
- nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e societa’, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
- nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI innovative ammissibili che si qualifichino come:
- imprese in difficolta’;
- imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati;
- imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio;
- alle start-up innovative, alle PMI innovative ammissibili e agli incubatori certificati, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonche’ alle altre societa’ di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili;
- nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre societa’ di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistemamultilaterale di negoziazione, ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa o nella PMI innovativa ammissibile oggetto dell’investimento.
Nozione di investimento agevolato
Le agevolazioni applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle societa’ di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonche’ agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
Agevolazioni fiscali
I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda, un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a € 1.000.000,00 in ciascun periodo d’imposta. Per i soci di societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice l’importo per il quale spetta la detrazione e’ determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla societa’.
Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza puo’ essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle societa’ possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non
superiore a € 1.800.000, per ciascun periodo d’imposta.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza puo’ essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Per le societa’ e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale l’eccedenza di e’ ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso.
L’eccedenza che non trova capienza e’ computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole societa’ fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi anteriormente all’opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato delle singole societa’.
In caso di opzione per la trasparenza fiscale l’eccedenza e’ ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
L’eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio e’ computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi presso la societa’ partecipata anteriormente all’opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.
Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a € 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.
Condizioni per beneficiare dell’agevolazione fiscale
Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori ricevano e conservino:
- a) una certificazione della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile che attesti di non avere superato il limite di € 15.000.000,00 ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro sessanta giorni dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
- b) copia del piano di investimento della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attivita’ della medesima impresa, sui relativi prodotti, nonche’ sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.
Per la PMI innovativa ammissibile, dopo il periodo di sette anni dalla prima vendita commerciale, al piano di investimento si deve allegare:
- per un’impresa fino a dieci anni dalla prima vendita commerciale, una valutazione eseguita da un esperto esterno che attesti che l’impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l’assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie;
- per un’impresa senza limiti di eta’, un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni.
Decadenza dalle agevolazioni fiscali
Il diritto alle agevolazioni decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento si verifica:
- a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in societa’, nonche’ la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
- b) la riduzione di capitale nonche’ la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili o delle altre societa’ che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
- c) il recesso o l’esclusione degli investitori;
d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179[1], da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese
e) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, 3[1], da parte della PMI innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico
aggiornamento della sezione del registro delle imprese.
Efficacia
Le disposizioni del presente decreto si applicano in relazione agli investimenti effettuati nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.