NAZIONALE: RINNOVO CAMPIONARI, ANCHE IL CREDITO D’IMPOSTA PER LA MODA E IL DESIGN  COMPENSABILE IN 3 RATE

Entro il 1° marzo 2020 il decreto dello Sviluppo Economico con i criteri per applicare l’agevolazione.

Ulteriore tipologia di credito nata con la legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) è quella contenuta nell’articolo 1, comma 2020, e riguarda le attività di innovative, quali design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e la realizzazione di nuovi prodotti e campionari.

Il credito è volumetrico e pari al 6% delle spese ammissibili, al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite di 1,5 milioni di euro.

Per l’attuazione bisognerà attendere il decreto del Mise (da pubblicarsi entro il 03/03/2020) dove saranno indicati i criteri per la corretta applicazione del credito anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopra citati.

Ai fini della base di calcolo concorrono cinque tipologie di spese ammissibili:

a)      spese del personale con accrescimento percentuale in presenza di determinati requisiti soggettivi e oggettivi;

b)      quote di ammortamento e canoni di leasing o di locazione di beni mobili, compresa la progettazione e la realizzazione dei campionari, nel limite del 30% delle spese del personale;

c)      spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese;

d)      spese per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività ammissibili, nel limite del 20% delle spese indicati alle lettere a) e c);

e)      spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design  e ideazione estetica, nel limite del 30% delle spese indicate alle lettere a) e c).

 

Le regole di utilizzo sono simili agli altri crediti d’imposta e quindi:

·         il credito è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione (comma 204);

·         dovrà essere oggetto di specifica comunicazione al Mise (comma 204);

·         le imprese beneficiarie dovranno predisporre una relazione tecnica contenente le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione (comma 206).

(Fonte: IL SOLE 24 ORE)