Il bonus formazione 4.0 è prorogato per tutto il 2020 con una nuova disponibilità di 150 milioni di euro concessa dalla legge di Bilancio, legge 160/2019.  

L’incentivo è finalizzato alla formazione del personale dipendente per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal piano nazionale impresa 4.0  quali: big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Ne possono beneficiare, con la formula del credito d’imposta, tutte le imprese a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato. Restano, però, escluse le imprese in difficoltà, quelle oggetto di sanzioni interdittive in base al Dlgs 231/2001 e quelle non in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il bonus è accordato su un massimale di spesa differenziato per soggetto beneficiario:

  • alle piccole imprese spetta un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo di €300.000,00;
  • alle medie imprese e alle grandi imprese, invece, il bonus è riconosciuto rispettivamente nella misura del 40% e del 30% delle spese ammissibili, nel limite annuale di € 250.000,00

Tuttavia occorre ricordare che il bonus è elevato, fermo restando i massimali, fino al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività formative ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati.

La formazione potrà essere erogata direttamente da soggetti interni all’impresa o da terzi soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finalizzata presso la regione o provincia autonoma, università, pubblica o private o strutture ad esse collegate, soggetti accreditati presso fondi interprofessionali e soggetti in possesso di certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37. La legge di Bilancio, inoltre, ha incluso fra i soggetti erogatori anche gli istituti tecnici superiori.

Ulteriore novità è che il credito d’imposta sarà utilizzabile dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione con obbligo, in capo alle imprese beneficiarie, di effettuare una comunicazione al ministero dello Sviluppo Economico.

(Fonte: IL SOLE 24 ORE)