Istituiti i codici tributo per fruire della compensazione

Recuperabile in compensazione il bonus di 100 euro previsto dal decreto Cura Italia per i dipendenti che sono andati a lavorare in sede a marzo. L’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo che i datori di lavoro possono utilizzare per compensare il bonus corrisposto ad aprile ai dipendenti, in proporzione al numero di giorni di lavoro svolti in sede nel mese di marzo 2020.

 

Il premio spetta ai lavoratori dipendenti che hanno maturato nel corso del 2019 un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a 40 mila euro, che hanno lavorato nella sede di lavoro (non potendo accedere allo smart working).

 

Il premio è riconosciuti ai dipendenti in automatica da parte dei sostituti d’imposta, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I datori di lavoro possono recuperare in compensazione le somme erogate.

 

L’importo del bonus, da calcolare in base ai giorni effettivamente lavorati in sede nel mese di marzo 2020, potrà essere riconosciuto a partire dalla retribuzione erogata ad aprile e recuperato in compensazione dal sostituto d’imposta.

 

Il codice tributo per il modello F24 è «1699» denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.  Per il modello F24 «enti pubblici», invece, il codice tributo è «169E» con la stessa denominazione.

 

I modelli F24 devono essere presentati esclusivamente per via telematica.

 

Il recupero in compensazione non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.

(Fonte: ITALIA OGGI)