Fondo di garanzia possibile anche per le pmi in default

Anche le imprese in crisi possono accedere alle misure del Fondo centrale di garanzia per le PMI. Il decreto Liquidità, infatti, è intervenuto derogando transitoriamente alla disciplina del Fondo stabilendo che, fino al 31 dicembre possono accedere al Fondo, a titolo gratuito, una maggiore platea di potenziali beneficiari che rispettano alcuni requisiti dimensionali: un numero massimo di dipendenti non superiore a 499 e un importo massimo garanzia per singola impresa pari a 5 milioni di euro.

 

La garanzia potrà essere erogata anche alle imprese non in bonis dal punto di vista bancario:

  • imprese in normale esercizio che abbiano esposizioni deteriorate del tipo Utp (unlikely to pay) o scadute e/o sconfinanti deteriorate, la cui segnalazione sia successiva al 31/01/2020;
  • imprese che abbiano attivato, in data successiva al 31/12/2019, un istituto per la composizione negoziale della crisi. In questo caso, inoltre, è necessario alternativamente che:
  • siano state ammesse alla procedura di concordato in continuità aziendale;
  • abbiano stipulato accordi di ristrutturazione;
  • abbiano presentato un piano attestato.

 

Inoltre, a fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, è necessario che alla data del 09/04/2020:

  1. le esposizioni non siano più una situazione che ne determinerebbe una classificazione come esposizioni deteriorate;
  2. se vi sono state in precedenza misure di concessione da parte delle banca, non vi siano importi in arretrato;
  3. la banca, sulla base delle analisi della situazione finanziaria dell’impresa può ragionevolmente presumere il rimborso integrale della esposizione alla scadenza.

 

Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze.

Per le imprese ammesse ad un concordato in continuità la garanzia interviene a monte della concessione di un finanziamento pertanto la fattispecie andrà coordinata con le norme specifiche previste dalla legge fallimentare in tema di autorizzazione del giudice delegato per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, con quelle della prededucibilità dei crediti e dei finanziamenti alla continuità aziendale.  Si deve, inoltre, tener conto che l’eventuale erogazione del finanziamento potrebbe costituire una modifica sostanziale tale da richiedere una nuova attestazione del piano già presentato in tribunale.

 

Per le imprese che hanno stipulato accordi di ristrutturazione per ragioni di ordine sistematico con la previsione dei concordati, invece, occorre il rispetto delle seguenti condizioni:

  • l’accordo sia sottoscritto da tanti creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti;
  • le sottoscrizioni di debitore e creditore risultino da autentica notarile (o da scambio di Pec, modalità che si deve ritenere adottabile in questo periodo di emergenza);
  • il piano sia stato attestato;
  • l’accordo sia stato pubblicato nel registro delle imprese (come per il concordato, non è richiesta l’avvenuta omologazione).

 

Il decreto Liquidità, infine, parla anche di presentazione di un piano attestato tra le condizioni di accesso alla garanzia per le imprese che abbiano attivato un istituto per la composizione negoziale della crisi. La legge fallimentare, però, non prevede alcuna forma di presentazione dei piani, nemmeno nei confronti del tribunale o dei creditori o di altri soggetti. Si può, allora, alternativamente ritenere che il piano attestato possa dirsi presentato quando sia stato attestato conferendogli data certa, oppure quando sia stato presentato (rectius depositato o pubblicato) anche al registro delle imprese.