Liguria: indennità a favore delle zone montane
Tempistica
Le domande possono essere presentate fino al 15/06/2020
Procedura di selezione: valutativa
Territorio di riferimento: Regione Liguria *
* Per la Misura 13.01 si fa riferimento alla superficie agricola del territorio montano della Liguria. Per la Misura 13.02, invece, il territorio di riferimento è il comune di Piana Crixia (SV).
Oggetto
Indennità volta a compensare gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per il mancato guadagno derivante dagli svantaggi naturali rispetto alle aziende situate in zone più favorevoli di pianura.
Soggetti proponenti
Possono presentare domanda gli agricoltori, singolo o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
· avere un fascicolo aziendale completo e aggiornato;
· svolgere direttamente, con regolare titolo di conduzione, l’attività agricola nel territorio di riferimento nell’anno di presentazione della domanda;
· impegnarsi a proseguire l’attività agricola per un anno a partire dal 15 maggio 2020.
Progetti finanziabili
L’agevolazione è articolata come segue:
• Misura 13.01 – Indennità compensativa per le zone montane
L’intervento volto a compensare gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per il mancato guadagno derivante dagli svantaggi naturali rispetto alle aziende situate in zone più favorevoli di pianura; si intende inoltre assicurare l’uso continuativo delle superfici agricole nelle zone montane. Possono beneficiare dell’intervento anche le aziende agricole con sede in zone non svantaggiate, per i terreni aziendali situati in zona svantaggiata.
• Misura 13.02 – Indennità compensativa per le aree soggette a significativi vincoli naturali
L’intervento volto a compensare gli agricoltori delle aree caratterizzate da tale tipo di svantaggio per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per il mancato guadagno rispetto alle aziende situate in zone più favorevoli di pianura garantendone la sostenibilità economica; si intende inoltre assicurare l’uso continuativo delle superfici agricole. L’intervento si applica alla superficie agricola delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane della Liguria per le tipologie colturali ammesse al sostegno, attualmente identificata nel comune di Piana Crixia. Inoltre, possono beneficiare dell’intervento anche le aziende agricole con sede in zone non svantaggiate, per i terreni aziendali situazioni in zona svantaggiata.
Dotazione finanziaria:
• € 4.000.000,00 per la misura 13.1;
• € 200.000,00 per la misura 13.2.
Tipologia di agevolazione: indennità
Importo concedibile:
• Per la Misura 13.01 l’indennità è commisurata alla superficie agricola dei terreni situati nelle zone montane della Liguria. Tale valore viene calcolato in base ai mancati guadagni e ai costi aggiuntivi correlati alla gravità del vincolo permanente rispetto alle attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali, per tutte le tipologie di azienda appartenenti ai diversi Sistemi Agricoli per i quali è prevista l’indennità.
o Sistema agricolo dei seminativi:
– fino a 10 Ettari: indennità di € 400,00/ettaro;
– da 10,01 a 70 ettari: indennità di € 280,00/ettaro;
– oltre 70 ettari: nessuna indennità.
o Sistema agricolo dell’arboricoltura specializzata intensiva:
– fino a 10 Ettari: indennità di € 500,00/ettaro;
– da 10,01 a 70 ettari: indennità di € 350,00/ettaro;
– oltre 70 ettari: nessuna indennità.
o Sistema agricolo dell’arboricoltura estensiva:
– fino a 10 Ettari: indennità di € 350,00/ettaro;
– da 10,01 a 70 ettari: indennità di € 245,00/ettaro;
– oltre 70 ettari: nessuna indennità.
o Sistema agricolo zootecnico – foraggero:
– fino a 20 Ettari: indennità di € 250,00/ettaro;
– da 20,01 a 70 ettari: indennità di € 175,00/ettaro;
– da 70,01 a 100 ettari: indennità di € 122,5/ettaro;
– oltre 100 ettari: nessuna indennità.
• Per la Misura 13.02 l’indennità è commisurata alla superficie agricola dei terreni situati nelle zone svantaggiate (diverse dalle zone di montagna) della Liguria. Tale valore viene calcolato in base ai mancati guadagni e ai costi aggiuntivi correlati alla gravità del vincolo permanente rispetto alle attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali, per tutte le tipologie di azienda appartenenti ai diversi Sistemi Agricoli per i quali è prevista l’indennità.
o per tutti i Sistemi Agricoli diversi dal Sistema agricolo zootecnico – foraggero:
– fino a 10 Ettari: indennità di € 250,00/ettaro.
– da 10,01 a 70 ettari: indennità di € 175,00/ettaro.
– oltre 70 ettari: nessuna indennità.
o Sistema agricolo zootecnico – foraggero:
– fino a 20 Ettari: indennità di € 250,00/ettaro.
– da 20,01 a 70 ettari: indennità di € 175,00/ettaro.
– da 70,01 a 100 ettari: indennità di € 122,5/ettaro.
– oltre 100 ettari: nessuna indennità.
Per determinare il sistema agricolo di appartenenza si fa riferimento all’O.T.E. (Ordinamento Tecnico Economico) dell’azienda in questo modo:
• Sistema agricolo dei seminativi: aziende con O.T.E. generale 1 (OTE principale 15 e 16);
• Sistema agricolo dell’arboricoltura specializza: aziende con O.T.E. principale 35;
• Sistema agricolo dell’arboricoltura estensiva: (Aziende con O.T.E. principale 36,37 e 38);
• Sistema agricolo zootecnico – foraggero: (Aziende con O.T.E. generale 4,5, 6,7 e 8);
• Alle aziende con O.T.E. generale 2 (aziende specializzate in ortofloricoltura in serra e/o all’aperto) non viene concessa alcuna indennità.
Regime di aiuto: de minimis