Lombardia: sostegno ai contratti e accordi di solidarietà
Tempistica
Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse
Procedura di selezione: valutativa
Territorio di riferimento Regione Lombardia
Oggetto
Garantire un sostegno alle aziende e ai lavoratori a seguito di sottoscrizioni di contratti o accordi aziendali di solidarietà, quali strumenti finalizzati alla salvaguardia o all’ampliamento del livello occupazionale.
Soggetti proponenti
Possono presentare domanda le imprese con unità operativa attiva nella Regione Lombardia e che hanno sottoscritto:
· un contratto di solidarietà stipulato per l’accesso al trattamento di CIGS ai sensi del D.Lgs. 148/2015;
· un accordo collettivo aziendale stipulato per l’accesso all’assegno di solidarietà ai sensi del D.Lgs. 148/2015.
Soggetti destinatari
Sono soggetti destinatari le lavoratrici e i lavoratori in forza presso unità produttive localizzate nel territorio della regione interessati da una riduzione dell’orario di lavoro in base ad un Accordo o un Contratto di Solidarietà.
Dotazione finanziaria: € 2.854.858,24 di cui
· il 60% ai contratti di solidarietà;
· il 40% agli accordi di solidarietà.
Tipologia di agevolazione: contributo a fondo perduto
Caratteristiche dell’agevolazione:
L’agevolazione copre principalmente i costi della formazione e le indennità di partecipazione dei lavoratori se frequentano i percorsi formativi nell’ambito della riduzione di orario prevista dal contratto o dall’accordo di solidarietà.
Per ottenere l’agevolazione, l’azienda deve presentare un progetto del valore massimo di € 200.000,00 così articolato:
· 90% dell’importo del progetto per percorsi di riqualificazione nell’ambito dei quali il contributo è riconoscibile per:
o Percorsi formativi;
o Indennità di partecipazione ai lavoratori;
· 10% dell’importo del progetto come incentivo all’azienda (riconosciuto a forfait) per un progetto aziendale che preveda almeno uno dei seguenti interventi: a. innovazione dell’organizzazione aziendale o dei processi produttivi anche legati al rilancio aziendale; b. trasformazione del contratto di solidarietà già stipulato in contratto di solidarietà espansivo; c. interventi per la gestione operativa e organizzativa dei contratti e degli accordi di solidarietà.
L’azienda può decidere di assegnare tutto l’importo del progetto per i percorsi di riqualificazione, rinunciando alla parte di incentivo.
Regime di aiuto: de minimis