Decreto Rilancio: credito d’imposta per canoni di locazione
Tempistica
In attesa della pubblicazione del Decreto attuativo
Procedura di selezione: automatica
Territorio di riferimento Territorio Nazionale
Oggetto
Credito d’imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo.
Soggetti proponenti
Possono presentare domanda:
· Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a € 5.000.000,00 nel 2019;
· Strutture alberghiere e agrituristiche indipendente dal volute di affari registrato nel periodo di imposta 2019;
· Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi riconosciuti, per la locazione di immobili destinati allo svolgimento di attività istituzionale.
Requisiti e condizioni:
· il credito spetta con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, invece, si fa riferimento ai canoni di locazione dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.
· l’importo dei canoni di locazione deve essere stato effettivamente corrisposto e in presenza di soggetti esercenti attività economica è posta un ulteriore condizione:
o aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Progetti finanziabili
Il credito di imposta è valido per tutti gli immobili destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Tipologia di agevolazione: contributo a fondo perduto
Intensità dell’agevolazione:
· 60% del canone mensile di locazione immobiliare classica, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
· 30% del canone mensile in presenza di un contratto di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.
Utilizzo del credito di imposta:
· nella dichiarazione dei redditi 2020, oppure in compensazione successivamente l’avvenuto pagamento dei canoni;
· ceduto al locatore/concedente, a fronte di uno sconto sul canone di pari importo ma anche ad altri soggetti compresi gli Istituti di credito.
Il credito di imposta non è cumulabile, per la mensilità di marzo 2020, con il credito di imposta previsto dal Decreto Cura Italia (articolo 65) relativo alla locazione dei fabbricati catastalmente classificati in categoria C/1 – NEGOZIO E BOTTEGHE.