Emilia Romagna: aiuto all’avviamento e investimenti in neoimprese extra-agricole
Oggetto
Favorire l’avviamento, da parte di singole persone fisiche, di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo e di neoimprese al fine di aumentare le possibilità di impiego nelle “Aree rurali con problemi di sviluppo” e nelle “Aree rurali intermedie”, contribuendo positivamente ai processi di innovazione in area rurale e al mantenimento di un tessuto sociale in aree altrimenti potenzialmente soggette ad abbandono.
Procedura di selezione
Valutativa.
Territorio di riferimento
Regione Emilia-Romagna. Territorio di competenza del GAL Appennino Bolognese :
· Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D)
· Aree rurali intermedie (zone C).
Tempistica
Le domande possono essere presentate fino alle ore 12:00 del giorno 30/10/2020.
Soggetti proponenti
Possono presentare la domanda:
A. persone fisiche che intendono costituire micro o piccola impresa extra-agricola;
B. imprese individuali, le società (di persone, di capitale, cooperative), soggetti che esercitano la libera professione (purché in forma individuale) e le associazioni, non partecipate da soggetti pubblici, con caratteristiche di micro e piccole imprese.
A. Le persone fisiche devono:
– non beneficiare di pensione di anzianità o vecchiaia;
– non essere stato titolare/contitolare di impresa nei 12 mesi antecedenti la domanda; si considerano titolari/contitolari tutti i soggetti che hanno avuto nei 12 mesi precedenti, una partecipazione all’interno di una società di persone o, per le società di capitali, hanno assunto compiti di amministrazione o direzione della società;
– presentare un Piano di Sviluppo Aziendale di durata fino a massimo 18 mesi; – risultare iscritto all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole;
– prevedere la creazione di un’impresa extra-agricola, che rientri nella definizione di “micro impresa”;
– realizzare l’investimento in area rurale con problemi di sviluppo o nelle aree rurali intermedie.
Il beneficiario persona fisica, quindi, può costituirsi come:
a) ditta individuale
b) Società di persone alle seguenti condizioni: se il beneficiario-persona fisica si insedia in qualità di contitolare in società di persone, il contributo viene corrisposto a condizione che la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, sia in capo al beneficiario in modo tale per cui le sue decisioni non possano essere inficiate dagli ulteriori soci.
Pertanto, nelle forme di società semplice (s.s.) e di società in nome collettivo (s.n.c), il beneficiario dovrà essere anche amministratore della società. Qualora il beneficiario non sia amministratore unico, dovrà inoltre avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime.
Nella società in accomandita semplice (s.a.s.) il beneficiario dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l’ufficio di amministratore, avendo la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime.
c) Società di capitali, alle seguenti condizioni: se il beneficiario – persona fisica si insedia in una società di capitali o cooperativa, il contributo viene corrisposto solo se il beneficiario stesso acquisisce la qualifica di socio e riveste un ruolo di responsabilità nella conduzione dell’azienda medesima (esempio: amministratore delegato o membro del C.d.A.) e comunque in modalità tale per cui le decisioni del beneficiario non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Nelle società a responsabilità limitata (s.r.l.) il beneficiario dovrà possedere la quota di maggioranza ed avere affidata dallo Statuto l’amministrazione (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di un consiglio di amministrazione) e la rappresentanza della società.
Nella Società per azioni (s.p.a.) il beneficiario dovrà ricoprire il ruolo di amministratore ed avere la rappresentanza della società. In presenza di C.d.A. il beneficiario dovrà rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica.
Nella Società cooperativa il beneficiario dovrà essere socio e componente del C.d.A. Nel C.d.A. il beneficiario dovrà rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica.
Nella Società in accomandita per azioni, il beneficiario dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l’ufficio di amministratore (sia per le attività ordinarie che straordinarie). In presenza di C.d.A. il beneficiario dovrà rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica.
A prescindere dalla tipologia societaria, qualora un socio risulti essere una persona giuridica, la situazione dovrà essere esaminata nel concreto, avendo a riferimento il principio che le decisioni del beneficiario non dovranno poter essere inficiate dalla rimanente componente societaria. Nel caso di investimenti su beni immobili di proprietà del richiedente persona fisica, questi dovrà impegnarsi a trasferire la proprietà del bene alla nuova società prima dell’avvio dei lavori o darne disponibilità per intero periodo di vincolo. Inoltre, i beni mobili e immobili oggetto del finanziamento non potranno essere oggetto di trust o altre forme di “protezione” che impediscano all’Autorità di gestione e all’Organismo pagatore il recupero del contributo in caso di applicazione della normativa europea e regionale in materia di revoche e sanzioni. In alternativa, il beneficiario dovrà fornire idonee garanzie “a copertura” del contributo concesso.
Per essere beneficiari i soggetti richiedenti devono inoltre impegnarsi a proseguire l’attività intrapresa per almeno 3 anni a decorrere dal saldo del contributo.
L’inizio del processo di avviamento dell’attività imprenditoriale è identificato nel momento di richiesta di apertura della partita IVA, che non deve essere antecedente rispetto alla data di presentazione della domanda di sostegno, e non dovrà essere successiva di oltre 60 giorni rispetto alla data di comunicazione dell’atto di concessione del contributo.
B. Le micro e piccole imprese costituite da non più di un anno devono:
– risultare iscritte all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole;
– presentare un Piano di Sviluppo Aziendale di durata fino a massimo 18 mesi; – avere, in caso di società, durata del contratto societario almeno pari a quella del periodo di vincolo di destinazione delle opere;
– realizzare l’investimento in area rurale con problemi di sviluppo o nelle aree rurali intermedie.
Per entrambe le tipologie di beneficiario (A) e (B), si intende impresa extra-agricola l’impresa che non esercita le attività previste all’art. 2135 del codice civile, anche se in forma secondaria. Non sono pertanto ammissibili imprese con codice ATECO agricolo.
Tipo di agevolazione: contributo a fondo perduto
Intensità dell’agevolazione: 60% delle spese ammissibili
Importo massimo concedibile: € 24.000.