Editoria: credito d’imposta per i servizi digitali

Oggetto : Credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici online, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Procedura di selezione : Automatica

Territorio di riferimento: Territorio Nazionale

Tempistica: Le domande possono essere presentate dal 20/10/2020 e il 20/11/2020

Soggetti proponenti  
Possono presentare domanda le imprese editrici di quotidiani e periodici:

·         con sede legale in uno Stato Ue o nello Spazio economico europeo

·         che hanno residenza fiscale o una stabile organizzazione in Italia cui sia riconducibile l’attività commerciale agevolata con codici Ateco 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici)

·         iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (Roc)

·         che hanno almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato.

Settori esclusi: soggetti che già usufruiscono dei contributi diretti previsti dall’art.2, commi 1 e 2, della Legge n. 198/2016 e dal Dlgs n. 70/2017                               “Contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici”

Tipo di agevolazione: credito d’imposta

Intensità dell’agevolazione: 30% delle spese ammissibili

Modalità di utilizzo del bonus editoria:

·         il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Le richieste pervenute attraverso altri canali saranno scartate.

·         il credito d’imposta potrà essere “speso” dal quinto giorno successivo alla pubblicazione che avverrà entro il 31 dicembre 2020, sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, dell’elenco che riporta i soggetti ai quali è stato riconosciuto il contributo e la somma rispettivamente assegnata.

·         l’importo dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di concessione del credito e nei successivi fino all’esaurimento del contributo.

·         I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente l’eventuale perdita dei requisiti di accesso all’agevolazione.

Cumulabilità

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, per gli stessi costi, con altre agevolazioni statali, regionali o europee, dello stesso tipo, salvo che successive disposizioni non ne ammettano espressamente la possibilità di cumulo.

Regime di aiuto: Regime de minimis