Un emendamento approvato dalla Camera in sede di conversione in legge del dl Sostegni bis estende l’accesso ai contributi a fondo perduto anche ai soggetti con ricavi compresi tra 10 e 15 milioni di euro.
L’emendamento deve ora essere approvato anche dal Senato in vista della conversione in legge del decreto Sostegni bis (dl n. 73-2021) entro il 24 luglio.

Dl Sostegni bis: come accedere ai contributi a fondo perduto
• Contributo automatico
• Contributo alternativo
• Novità: estesa la platea dei beneficiari

L’erogazione dei contributi a fondo perduto previsti dal dl Sostegni bis si articola in due tempi.

1. Contributo automatico
A giugno l’Agenzia delle Entrate ha avviato il pagamento dei ristori rivolti a coloro che già hanno beneficiato dei contributi a valere sul primo decreto Sostegni (dl 41-2021), per lo stesso importo; i bonifici arriveranno in automatico, senza bisogno di presentare una nuova domanda. Ricordiamo che in base al dl n. 41-2021 sono previste 5 fasce di indennizzo, determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata per tutte le partite IVA con un fatturato nel 2019 fino a 10 milioni di euro, con perdite di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020.
Al 23 giugno 2021 sono stati disposti i pagamenti di 1,77 milioni di bonifici – per un totale di circa 5 miliardi di euro – che, senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l’aiuto previsto dal primo decreto Sostegni. A questi bonifici si sommano inoltre circa 38mila crediti d’imposta, per circa 166 milioni di euro, che vengono riconosciuti, sempre in via automatica, agli operatori che avevano scelto questa modalità di erogazione.
In totale sono oltre 1,8 milioni i beneficiari del nuovo contributo automatico per un totale di 5,2 miliardi di euro.

Il nuovo contributo viene corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente. Pertanto, se per il contributo a fondo perduto del primo decreto Sostegni si era optato per l’erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del decreto Sostegni bis viene accreditato sullo stesso conto corrente bancario o postale.
Se, invece, per il precedente contributo si era scelto l’utilizzo in compensazione, anche il nuovo contributo automatico del decreto Sostegni bis è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, che sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 con l’indicazione del codice tributo 6941 istituito con la risoluzione delle Agenzia delle Entrate n. 24/E del 12 aprile 2021. Il nuovo contributo automatico spetta esclusivamente ai soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis, purché il precedente contributo non sia stato indebitamente percepito né restituito.

2. Contributo alternativo: domande dal 5 luglio
Dal 5 luglio al 2 settembre 2021 è possibile accedere alla nuova componente dei ristori, il cosiddetto ‘contributo alternativo’. Le istruzioni per richiedere gli aiuti sono dettate dall’Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 2 luglio.
La procedura web per presentare le richieste è resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 5 luglio 2021, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021.

Il contributo alternativo si basa sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021, e l’ammontare dell’indennizzo varia anche in relazione alla tipologia di beneficiario, ossia tra chi ha già beneficiato dei ristori del primo dl Sostegni e chi no.
Per coloro che hanno beneficiato dei ristori del dl Sostegni, se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 risulta inferiore di almeno il 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020, al valore di tale differenza si applicherà la percentuale di:
• 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
• 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
• 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
• 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
• 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che non hanno beneficiato dei ristori del dl Sostegni, se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 risulta inferiore di almeno il 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020, al valore di tale differenza si applicherà la percentuale di:
• 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
• 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
• 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
• 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
• 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.

Novità: estesa la platea dei beneficiari
Con l’emendamento 30-bis all’articolo 1 del dl n. 73-2021, approvato dalla Camera durante la conversione in legge del decreto Sostegni bis, si estende l’accesso ai contributi a fondo perduto anche ai titolari di reddito agrario e ai soggetti con ricavi – derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi – o compensi in denaro o in natura compresi tra 10 milioni e 15 milioni di euro, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione.
Nel caso in cui anche il Senato approvi l’emendamento, questa nuova platea di beneficiari potrà accedere:
• al contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni (dl n. 41-2021), calcolato applicando il 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi 2019; in questo caso è riconosciuto anche il contributo ulteriore previsto dal dl Sostegni bis alle partite IVA attive al 26 maggio 2021;
• al contributo a fondo perduto alternativo, determinato – nel caso in cui i beneficiari abbiano diritto al contributo del dl Sostegni – applicando il 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi nel periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020. In tale ipotesi non è riconosciuto il contributo ulteriore per partite IVA attive al 26 maggio 2021;
• il contributo a fondo perduto per partite Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario – nel caso in cui i beneficiari non abbiano diritto al contributo del dl Sostegni – applicando il 30% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi nel periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020.