Aiuti agli investimenti dalla Regione Toscana

Oggetto : Favorire la ripresa degli investimenti del sistema produttivo delle imprese artigiane, industriali, manifatturiere, nonché del settore turistico, commerciale, cultura e terziario, finalizzati al contenimento e al contrasto  dell’emergenza covid-19 e quindi a garantire la ripresa delle attività economiche in sicurezza.
Procedura di selezione : Valutativa (a sportello)
Territorio di riferimento: Regione Toscana
Tempistica: Le domande possono essere presentate dalle ore 9.00 del 24/09/2020 e fino ad esaurimento delle risorse.
Soggetti proponenti  
Possono presentare domanda PMI in forma singola o associata, anche di nuova costituzione, nonché professionisti, aventi la sede principale o almeno un’unità locale ubicata nel territorio regionale.

Saranno ammesse soltanto le imprese che a partire dal 1/02/2020 non hanno operato licenziamenti del proprio personale dipendente e che si impegneranno a mantenerlo nei 12 mesi successivi alla comunicazione di ammissione al finanziamento.

N.B. Per le imprese con codici ATECO appartenenti alle divisioni C10, C11 e C12 occorre che i prodotti trasformati e/o commercializzati negli impianti finanziati siano di provenienza diretta da produttori primari per una quota inferiore al 51% della quantità annua trasformata e commercializzata nell’impianto medesimo.

Tipo di agevolazione: contributo a fondo perduto

Intensità dell’agevolazione: 40% delle spese ammissibili

Tale percentuale può essere incrementata del:

·         5%  se  le spese di investimento riguardano gli investimenti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza covid-19 (sia investimenti per la messa in sicurezza dei lavoratori che per l’organizzazione del lavoro con modalità di smart working);

·         10% se l’investimento riguarda beni materiali ed immateriali  funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (si veda a riguardo gli Allegati 1 e 2 in calce alla Scheda bando) ;

·         10% per imprese che assicurano un incremento occupazionale* durante la realizzazione del progetto e comunque entro la conclusione dello stesso

e comunque non oltre la soglia massima di contributo del 80%.

Cumulabilità

L’intervento è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato con contributi a titolo di “de minimis” o con Fondi UE a gestione diretta o con altre misure consentite in via straordinaria dal Temporary Framework, che non costituiscono Aiuti di Stato alle seguenti condizioni:

§  sempre, se riguardano costi ammissibili diversi individuabili;

§  fino alle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. 651/2014, da altri regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti.

§  Fino al massimale di 800.000,00 Euro in vigenza del Temporary Framework e fino al massimale di 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» (portandosi dunque l’entità dell’aiuto per impresa a 1 milione di euro);

§  fino ai massimali previsti dal Temporary Framework, con altre misure consentite in via straordinaria dallo stesso.

*Per incremento occupazionale si intende l’occupazione aggiuntiva rispetto al totale degli occupati dell’impresa a livello di sede progettuale al momento di avvio delle attività, ovvero il numero espresso in Unità Lavorative Annue (ULA) di nuovi addetti, indipendentemente dalla tipologia di lavoro. L’incremento occupazionale sarà determinato dalla differenza tra le ULA presenti nella sede dell’intervento alla data di presentazione della rendicontazione a saldo delle spese (calcolate come dato medio relativo ai 12 mesi interi precedenti) e le ULA alla data del 1° febbraio (calcolate come dato medio relativo ai 12 mesi interi precedenti). Tale incremento non può essere inferiore a n. 1 ULA.All’impresa che non realizzi pienamente l’incremento occupazionale, quantificato in ULA, dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, verrà applicata una sanzione sul saldo pari al 5% del contributo concesso per ogni unità di personale non assunto. Frazioni di ULA superiori all’unità saranno arrotondate per difetto o per eccesso. In detto calcolo non incidono:

·          dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dalle dimissioni per giusta causa;

·          invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;

·          pensionamento per raggiunti limiti di età;

·          riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

·          licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale);

·          CIG;

·          procedure di licenziamento collettivo intervenute secondo il criterio della non opposizione al licenziamento o del prepensionamento
Regime di aiuto: Quadro temporaneo Aiuti di Stato COVID