Al via l’esenzione IVA per mascherine e DPI
Mascherine e DPI esenti IVA fino al 31/12/2020: il decreto Rilancio ha previsto l’esenzione IVA delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale al fine di contrastare il diffondersi del Covid-19.
Fase emergenziale: aliquota Iva pari a zero fino al 31 dicembre 2020
Il Decreto Rilancio, al fine di contrastare il diffondersi dell’epidemia da Covid-19, ha previsto in via transitoria un regime di maggior favore per le cessioni di mascherine e dispositivi di protezione individuale: un regime di maggior favore che riconosce l’applicazione di un’aliquota IVA pari a zero con diritto a detrazione fino al 31 dicembre 2020.
L’esenzione non si applicherà solamente ai prodotti comunemente usati come mascherine protettive chirurgiche, guanti e detergenti disinfettanti per le mani, ma anche per i beni necessari al contrasto a Covid-19.
Il decreto, infatti, cita esplicitamente: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
La scelta a regime: aliquota ridotta al 5% a partire dal 2021
La norma, oltre a regolamentare la fase emergenziale ha disciplinato le stesse cessioni a regime: a partire dal 1° gennaio 2021, dunque, l’imposta sul valore aggiunto per i beni sopra citati scende dall’attuale 22% al 5%.
L’aliquota del 5% è applicabile anche agli acquisti intracomunitari e alle importazioni dei beni.