Incentivo Io lavoro: prorogata la scadenza del bonus assunzioni ANPAL
Oggetto: Agevolazione contributiva in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Procedura di selezione: valutativa
Territorio di riferimento: L’incentivo spetta laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria,Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore
Tempistica: Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse
Soggetti proponenti:
Possono presentare domanda i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati.
Condizioni di spettanza dell’incentivo
· regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
· assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Soggetti destinatari:
Persone disoccupate, ossia soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Sono incentivabili anche le assunzioni di lavoratori, da considerarsi in stato di disoccupazione, il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti.
Con riferimento al requisito anagrafico:
1. se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato;
2. il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Al riguardo, si ribadisce che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti la data dell’evento agevolato, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti.
Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro determinato in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo.
Si precisa, al riguardo, che nelle ipotesi di assunzione a scopo di somministrazione, in considerazione della circostanza che i benefici legati all’assunzione o alla trasformazione sono trasferiti in capo all’utilizzatore, la valutazione del rispetto di tale requisito va effettuata in capo all’impresa utilizzatrice.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.
Tipologia di incentivo: incentivo pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (l’elenco delle contribuzioni che non sono oggetto dello sgravio sono riportate nell’Allegato 1 in calce alla Scheda Bando).
Importo massimo concedibile: € 8.060 riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante
Si prevede che l’agevolazione possa essere riconosciuta anche nell’ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante. Peraltro, essa può trovare applicazione solo durante il periodo formativo. In particolare, nelle ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato.
Nelle ipotesi in cui, invece, la durata del periodo formativo sia inferiore a 12 mesi, l’importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso. Ad esempio, per un rapporto di apprendistato per il quale il periodo formativo ha una durata pari a sei mesi, l’importo massimo dell’incentivo spettante, da riparametrare alla contribuzione effettivamente dovuta, è pari a 4.030 euro.
Il beneficio non spetta, invece, con riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, anche se compreso nei dodici mesi dall’inizio della fruizione.
Al riguardo si precisa inoltre che, ai fini della legittima fruizione dell’incentivo, l’esonero per i rapporti di apprendistato riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro nei primi 12 mesi di rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale.
Cumulabilità: l’incentivo è cumulabile con:
– con l’incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori del reddito di cittadinanza previsto dall’articolo 8 del D.L. n. 4/2019;
– nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di stato, con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni;
– l’esonero volto all’assunzione stabile di giovani fino a trentacinque anni di età, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua.
De minimis o oltre i limiti del de minimis laddove l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario:
l’incremento occupazionale netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”.