Basilicata: sostegno alla ripresa delle Pmi e delle professioni lucane

Oggetto : Sostenere il tessuto imprenditoriale delle micro, piccole e medie imprese operanti in settori tradizionali, spesso “esclusi” dal campo di intervento della programmazione comunitaria.

Procedura di selezione : Valutativa (a graduatoria)

Territorio di riferimento: Regione Basilicata

Tempistica: Le domande possono essere presentate dalle ore 8.00 del giorno 02/11/2020 e fino alle ore 18.00 del giorno 22/12/2020.

Soggetti proponenti  
Possono presentare domanda le PMI, compresi i liberi professionisti, che intendono realizzare investimenti in sedi operative ubicate nel territorio della Regione Basilicata e che alla data di inoltro della candidatura telematica siano costituite e attive  (per i liberi professionisti o associazioni di professionisti avere la partita IVA aperta a tale data e per le professioni ordinistiche (cioè quelle professioni per le quali per esercitare la professione hanno l’obbligo di essere iscritte ad un albo), essere, a tale data, anche iscritte al proprio albo professionale).

Settori esclusi:

a) pesca e acquacoltura;

b) produzione primaria di prodotti agricoli;

c) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli,  nei casi seguenti:

i. quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii. quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente

trasferito a produttori primari.

d) del trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi limitatamente agli aiuti destinati all’acquisto di veicoli;

e) del settore carboniero, della costruzione navale, siderurgia e fibre sintetiche.

Sono inoltre escluse:

a) le attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

b) le attività subordinate all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di

importazione;

c) le attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;

d) le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92) e la pornografia;

e) le attività di commercio di armi e munizioni;

f) le attività del settore informatico direttamente e specificatamente connesse alle attività escluse, di cui ai precedenti punti c), d) ed e);

g) fornitura e produzione di energia elettrica.

Tipo di agevolazione: contributo in c./impianti

Intensità dell’agevolazione: 100% delle spese ammissibili

Importo massimo concedibile: € 100.000,00

Cumulabilità:

Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze del caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

In caso di cumulo di agevolazioni sugli stessi costi ammissibili, al fine di evitare situazioni di sovra-finanziamento pubblico, l’importo risultante dal cumulo di sovvenzioni (contributi a fondo perduto) con strumenti finanziari (rappresentati da finanziamenti agevolati e da finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche) oppure il cumulo risultante dalla combinazione di due strumenti finanziari, relativi agli stessi costi ammissibili, non potrà essere superiore ai suddetti costi.

Regime di aiuto: Regime de minimis