Basilicata: sostegno alla ripresa delle Pmi e delle professioni lucane
Oggetto : Sostenere il tessuto imprenditoriale delle micro, piccole e medie imprese operanti in settori tradizionali, spesso “esclusi” dal campo di intervento della programmazione comunitaria.
Procedura di selezione : Valutativa (a graduatoria)
Territorio di riferimento: Regione Basilicata
Tempistica: Le domande possono essere presentate dalle ore 8.00 del giorno 02/11/2020 e fino alle ore 18.00 del giorno 22/12/2020.
Soggetti proponenti
Possono presentare domanda le PMI, compresi i liberi professionisti, che intendono realizzare investimenti in sedi operative ubicate nel territorio della Regione Basilicata e che alla data di inoltro della candidatura telematica siano costituite e attive (per i liberi professionisti o associazioni di professionisti avere la partita IVA aperta a tale data e per le professioni ordinistiche (cioè quelle professioni per le quali per esercitare la professione hanno l’obbligo di essere iscritte ad un albo), essere, a tale data, anche iscritte al proprio albo professionale).
Settori esclusi:
a) pesca e acquacoltura;
b) produzione primaria di prodotti agricoli;
c) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
i. quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
ii. quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente
trasferito a produttori primari.
d) del trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi limitatamente agli aiuti destinati all’acquisto di veicoli;
e) del settore carboniero, della costruzione navale, siderurgia e fibre sintetiche.
Sono inoltre escluse:
a) le attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
b) le attività subordinate all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di
importazione;
c) le attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;
d) le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92) e la pornografia;
e) le attività di commercio di armi e munizioni;
f) le attività del settore informatico direttamente e specificatamente connesse alle attività escluse, di cui ai precedenti punti c), d) ed e);
g) fornitura e produzione di energia elettrica.
Tipo di agevolazione: contributo in c./impianti
Intensità dell’agevolazione: 100% delle spese ammissibili
Importo massimo concedibile: € 100.000,00
Cumulabilità:
Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze del caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
Gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
In caso di cumulo di agevolazioni sugli stessi costi ammissibili, al fine di evitare situazioni di sovra-finanziamento pubblico, l’importo risultante dal cumulo di sovvenzioni (contributi a fondo perduto) con strumenti finanziari (rappresentati da finanziamenti agevolati e da finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche) oppure il cumulo risultante dalla combinazione di due strumenti finanziari, relativi agli stessi costi ammissibili, non potrà essere superiore ai suddetti costi.
Regime di aiuto: Regime de minimis