Per beneficiare del credito d’imposta del 60% occorre pagare il canone d’affitto del mese di marzo 2020. L’agevolazione è esclusa per tutti gli immobili non accatastati come C/1. L’agevolazione è operativa già dallo scorso 25 marzo mediante compensazione in F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizioni dall’Agenzia delle entrate.
Ambito applicativo dell’agevolazione
L’Agenzia delle entrate ha chiarito quanto segue:
· è necessario il pagamento dell’affitto del mese di marzo 2020;
· l’agevolazione fiscale riguarda i soli immobili accatastati come C/1;
· sono esclusi dall’agevolazione i contratti aventi a oggetto oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi quali i contratto di affitto di ramo di azienda o altre forme contrattuali che regolano i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili a uso commerciale.
Soggetti coinvolti
È necessario che si verifichino due condizioni:
· il locatario deve essere titolare di un’attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico oggetto di sospensione, in quanto non rientrante tra quelle essenziali;
· il locatario deve essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.
La fruizione del credito
Non servono compilazioni di domande o di moduli. Una volta pagato il canone di marzo 2020, il credito d’imposta sarà immediatamente compensabile in F24. La compensazione è possibile già dallo scorso 25 marzo mediante il codice tributo 6914.