Emergenza Coronavirus: proroga scadenze.

Lemergenza Coronavirus ha imposto la necessità di riscrivere il calendario relativo all’approvazione dei bilanci.

 

Prorogato il termine per l’approvazione del bilancio nelle società di capitali, le quali possono convocare l’assemblea per l’approvazione entro 180 giorni (non più 120) dalla chiusura dell’esercizio.

 

Inoltre, le assemblee potranno svolgersi attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscono l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.

 

Non è, inoltre, necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Per le società a responsabilità limitata il voto può essere espresso  anche per iscritto.

 

Il calendario per l’approvazione dei bilanci andrà così a modificarsi:

CALENDARIO

PRIMA DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020

CALENDARIO

DOPO IL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020

ENTRO 120 GIORNI

1° CONVOCAZIONE

ENTRO

29 APRILE 2020

 

1° CONVOCAZIONE

ENTRO 29 GIUGNO 2020

(il 28 giugno cade di domenica)

 

2° CONVOCAZIONE

DAL 30 GIUGNO AL 29 LUGLIO 2020

ENTRO 120 GIORNI

2° CONVOCAZIONE

DAL 30 APRILE

A MAGGIO 2020

ENTRO 180 GIORNI

1° CONVOCAZIONE

ENTRO

29 GIUGNO 2020

ENTRO 180 GIORNI

2° CONVOCAZIONE

DAL 30 GIUGNO

AL 29 LUGLIO 2020

 

Prima del decreto Cura Italia:

le disposizioni ordinarie del Codice Civile, nonché dello statuto,  impongono la convocazione dell’assemblea almeno una volta all’anno, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. È altresì possibile, qualora lo statuto lo preveda, un termine maggiore non superiore ai 180 giorni per l’assemblea che approva il bilancio quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

Le particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto devono essere segnalate dagli amministratori, nella relazione sulla gestione o, in caso di esonero, nella nota integrativa.

 

Con il decreto Cura Italia:

la deroga introdotta dal decreto è applicabile in ogni caso, quindi a prescindere dalle previsioni civilistiche e statutarie, e opera in via del tutto eccezionale per i bilanci relativi chiusi al 31 dicembre 2019.

 

In virtù delle nuovo calendario per l’approvazione dei bilanci, un importante considerazione da fare:  le imprese hanno più tempo per determinare il valore degli investimenti effettuati nel 2019 in R&S e calcolare il credito di imposta spettante.