Liguria: investimenti nella creazione di piccole imprese in zone rurali
Oggetto
• creare o stabilizzare posti di lavoro;
• favorire lo sviluppo di imprese forestali;
• favorire la produzione di energia termica a partire da biomasse forestali di origine locale (approvvigionamento della biomassa in un raggio di 70 Km).
Procedura di selezione
Valutativa a sportello.
Territorio di riferimento
Regione Liguria – zone rurali C e D.
Tempistica
Le domande possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 16/11/2020.
Soggetti proponenti
Possono presentare domanda Micro e piccole imprese dotate di partita Iva ed iscritte alla Camera di Commercio, aventi sede nelle zone rurali C e D della Liguria, con esclusione delle aziende agricole.
Progetti finanziabili
Sono finanziabili i progetti riguardanti:
· acquisto e installazione di caldaie a biomassa, compresi i manufatti edili necessari, per la produzione di energia termica di potenza non superiore a 5 MW termici;
· realizzazione della rete di distribuzione del calore.
· Sono altresì ammissibili gli investimenti per acquisto ed installazione di accumulatori termici (puffer), di refrigeratori (es. ad assorbimento) per la produzione di energia frigorifera a partire da quella termica, di reti e impianti per la relativa distribuzione, di piazzali e strutture per lo stoccaggio, la eventuale trasformazione e la movimentazione della biomassa in prossimità della centrale nonché ogni altro dispositivo o attrezzatura che sia funzionale ad ottimizzare la produzione e l’utilizzo dell’energia, anche nell’arco dell’anno. Il sostegno è riferito alla sola energia termica.
Sono tuttavia ammissibili anche le spese connesse alla eventuale produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo dell’impianto e al funzionamento delle pompe necessarie per la distribuzione dell’energia termica prodotta, al fine di consentire la possibile autosufficienza dell’impianto rispetto a fonti diverse dalle biomasse forestali. Nel caso sia invece prevista la realizzazione di un impianto destinato direttamente alla cogenerazione, l’aiuto viene calcolato limitatamente alla percentuale di energia termica prodotta dall’impianto, sulla base di quanto dichiarato dal produttore nella scheda tecnica dell’impianto stesso.
N.B. il sostegno è limitato agli impianti che possono garantire un approvvigionamento della biomassa in un raggio di 70 Km.
A corredo dell’investimento, deve essere presentato un piano di approvvigionamento che individui gli ambiti forestali che saranno interessati dal prelievo di biomassa, eventuali altre fonti tra quelle consentite, nonché dei contratti preliminari per la fornitura di tale biomassa da parte dei relativi
Possessori.
La domanda deve riguardare investimenti cantierabili, ovvero immediatamente eseguibili al momento della presentazione della stessa, dotati quindi di tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni, permessi, preventivi, ovvero tutta la documentazione necessaria ad attestare l’immediata eseguibilità. Tale requisito deve essere assolto al momento di presentazione della domanda.
Tipo di agevolazione: contributo a fondo perduto.
Intensità dell’agevolazione: 50% delle spese ammissibili.
Cumulabilità: L’aiuto non è comunque cumulabile con altre forme di sovvenzione che sostengono la produzione di energia termica da biomasse di origine forestale.
Regime di aiuto
Regime de minimis.