Ricerca, più tempo per chiudere i progetti
Circolare direttoriale 16 aprile 2020, n. 1719 – Sospensioni temporanee e rimodulazione delle attività per Bandi FCS – FIT – FRI e PIA: il Ministero dello Sviluppo economico, in considerazione dell’emergenza in corso, concede più tempo per la conclusione dei progetti di ricerca agevolati e, dunque, per gli adempimenti collegati.
Senza perdere gli incentivi, si può richiedere la sospensione degli obblighi sui progetti relativi ai bandi a valore sul Fondo per la crescita sostenibile, sul Fondo rotativo per gli investimenti di ricerca, sul Fondo innovazione tecnologica e sui Pacchetti Integrati di agevolazioni.
La sospensione straordinaria delle attività progettuale è riferita al periodo compre tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020. Ogni impresa interessata deve comunicare la richiesta al soggetto gestore degli incentivi.
Il periodo di sospensione straordinaria del progetto non concorre al calcolo dei termini di realizzazioni già approvati. Nel caso in cui l’azienda sia completamente chiusa, inoltre, non è rendicontabile nessuna spesa riferita ad attività di progetto svolte nella fase di sospensione.
Nell’ipotesi, invece, in cui l’attività dell’azienda è rallentata, saranno rendicontabili solamente le spese relative al personale e alle consulenze.
Successivamente al periodo di sospensione, resta ferma la possibilità di richiedere una proroga del termine di ultimazione del progetto, nel limite di 12 mesi se non già richiesta per cause comprovate.
Diverso è il caso in cui la crisi in corso abbia portato a una riduzione o variazione delle attività progettuali dei programmi di R&S agevolabili: in questo caso si può richiedere una rimodulazione delle spese e degli obiettivi realizzativi. Le richieste che non comportano una modifica del risultato finale del progetto avranno approvazione automatica da parte del gestore.
Infine, per quanto riguarda i costi del personale, sono ammissibili anche quelli relativi a prestazioni di lavoro realizzate in modalità smart working: il lavoratore deve essere in carico sul libro unico del lavoro dell’unità produttiva in cui si realizza il progetto. Ciò significa che non sono ammesse le spese per il personale in lavoro agile trasferito o assegnato in via temporanea all’unità produttivi in cui si svolge il progetto agevolato.
In caso di costo di smart working, in allegato alla rendicontazione dei costi dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la lista del personale in smart working e la relativa sede di lavoro.